Rientro ricercatori: sì all’allungamento, ma con nuova opzione
Quando rilevano i figli ai fini dell’estensione degli incentivi per il rientro dei ricercatori? Determinante è il momento dell’esercizio dell’opzione (AdE - Risposta 18 marzo 2026, n. 80)
Rientro ricercatori: sì all’allungamento, ma con nuova opzione
Quando rilevano i figli ai fini dell’estensione degli incentivi per il rientro dei ricercatori? Determinante è il momento dell’esercizio dell’opzione (AdE - Risposta 18 marzo 2026, n. 80)
L'Agenzia delle entrate, risposta n. 80 del 18 marzo 2026, fornisce importanti chiarimenti in merito all’estensione temporale degli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, disciplinati dall'art. 44, DL 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020.
Il caso riguarda un professore universitario rientrato in Italia nel 2019, già beneficiario del regime agevolato per il periodo 2019-2022, che nel 2023 ha esercitato l’opzione per l’estensione dell’agevolazione, avendo un figlio minorenne. Nello stesso anno, successivamente all’esercizio dell’opzione (avvenuto ad aprile), è nata una seconda figlia (ad agosto). Il contribuente ritiene che tale evento consenta di accedere direttamente alla proroga più ampia (sette anni complessivi di estensione).
L’Agenzia non condivide tale interpretazione e ribadisce un principio centrale: i requisiti richiesti per accedere all’estensione del beneficio devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento delle somme dovute. Non è quindi sufficiente che tali requisiti maturino nel corso dello stesso periodo d’imposta, se successivamente al pagamento.
Nel caso concreto, poiché al momento del versamento (aprile 2023) il contribuente aveva un solo figlio, egli può accedere esclusivamente alla prima estensione del regime, che porta la durata complessiva dell’agevolazione fino a otto periodi d’imposta. La nascita della seconda figlia, avvenuta successivamente, non consente di beneficiare immediatamente della proroga più lunga.
Tuttavia, l’Agenzia apre alla possibilità di un’estensione progressiva del beneficio. In linea con quanto già chiarito nella prassi recente, infatti, il contribuente potrà ottenere un ulteriore allungamento del periodo agevolato (fino a undici anni complessivi) esercitando una nuova opzione entro il termine previsto (30 giugno 2027), a condizione di effettuare il relativo versamento.
Analogamente, qualora entro tale termine sopraggiunga un terzo figlio, sarà possibile estendere ulteriormente il beneficio fino a tredici periodi d’imposta complessivi, con applicazione dell’aliquota ridotta per l’opzione.
di Anna Russo
Fonte normativa



