Patente a crediti: chiarimenti INL
L'Ispettorato fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Sicurezza 2025 in materia di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, cd. "patente a crediti" (INL - Circolare 23 febbraio 2026, n. 1)
Patente a crediti: chiarimenti INL
L'Ispettorato fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Sicurezza 2025 in materia di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, cd. "patente a crediti" (INL - Circolare 23 febbraio 2026, n. 1)
Il Decreto Sicurezza 2025 (art. 3, DL n. 159/2025 con in L. n. 198/2025) ha introdotto un inasprimento delle sanzioni sulla patente a crediti e l'INL ha fornito chiarimenti sull'applicabilità delle nuove disposizioni.
Decurtazioni per lavoro "nero"
In base alle nuove disposizioni a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni dei crediti avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
In termini numerici viene previsto che per ciascun lavoratore "in nero" sono decurtati 5 crediti a prescindere dal numero di giornate di impiego irregolare. Pertanto, ove ad esempio sia accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio moltiplicato per il numero dei lavoratori.
Resta sostanzialmente immutata la previsione, che contempla un'ulteriore decurtazione di un credito, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l'aggravante per l'impiego:
- di lavoratori stranieri;
- di minori in età non lavorativa;
- di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.
In proposito, l'Ispettorato precisa che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.
Per gli illeciti commessi prima della predetta data continuano a trovare applicazione le decurtazioni a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.
Assenza della patente o insufficienza dei crediti
Viene innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa per l'ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Si ricorda che per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
L'Ispettorato chiarisce che la modifica della soglia minima è operativa fin dall'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
In tali casi, quindi, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest'ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza dell'applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000, non applicandosi l'istituto della diffida.
Sospensione della patente a crediti
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto la previsione secondo cui le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di sospensione. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.
In proposito, l'Ispettorato precisa che:
- ai sensi del D.M. n. 132/2024 l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione, tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni;
- pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore deve acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non può essere adottata.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



