Prima casa: confermata la decadenza per mancato trasferimento tempestivo
Per mantenere l’agevolazione “prima casa” in caso di rivendita nei cinque anni, non basta acquistare un nuovo immobile entro un anno, ma occorre anche destinarlo concretamente ad abitazione principale (Cassazione - Ordinanza 06 marzo 2026, n. 5016)
Prima casa: confermata la decadenza per mancato trasferimento tempestivo
Per mantenere l’agevolazione “prima casa” in caso di rivendita nei cinque anni, non basta acquistare un nuovo immobile entro un anno, ma occorre anche destinarlo concretamente ad abitazione principale (Cassazione - Ordinanza 06 marzo 2026, n. 5016)
Nel caso di specie, un contribuente aveva acquistato un immobile con IVA agevolata al 4% e lo aveva rivenduto prima del decorso del quinquennio. Successivamente, entro un anno dalla vendita, aveva acquistato un nuovo immobile, ma non lo aveva adibito tempestivamente ad abitazione principale, trasferendo la residenza solo dopo la notifica dell’avviso di liquidazione.
L’Agenzia delle entrate aveva quindi revocato l’agevolazione, recuperando imposta, interessi e sanzioni. I giudici di merito avevano confermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
Di conseguenza, il contribuente propone ricorso per la cassazione, a sua volta respinto.
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte riguarda l’interpretazione dell’art. 1, nota II-bis, comma 4, della Tariffa - Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986.
La Corte ribadisce un principio fondamentale: in caso di rivendita infraquinquennale, il contribuente conserva l’agevolazione solo se, entro un anno, acquista un nuovo immobile, lo destina effettivamente ad abitazione principale, vi trasferisce la residenza.
Non è quindi sufficiente il solo acquisto, né la mera intenzione di abitare l’immobile.
La Cassazione sottolinea che la disposizione ha natura eccezionale, in quanto consente di evitare la decadenza da un beneficio già fruito. Proprio per questo deve essere interpretata in modo restrittivo:
- la destinazione ad abitazione principale deve essere effettiva e concreta;
- il trasferimento della residenza è elemento essenziale e non formale;
- non è applicabile un generico termine “triennale” ricavato per analogia.
La Corte corregge la motivazione dei giudici di merito precisando che il termine corretto non è quello triennale e tutte le condizioni devono realizzarsi entro un anno dalla vendita del primo immobile.
Solo allo scadere di tale anno si consolida la decadenza, facendo decorrere il termine per l’accertamento.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva acquistato un nuovo immobile entro un anno, ma non aveva trasferito la residenza entro lo stesso termine e il trasferimento era avvenuto solo dopo la notifica dell’atto impositivo.
Di conseguenza, la decadenza dall’agevolazione si era già verificata.
Pertanto, la Cassazione conferma la revoca del beneficio e rigetta il ricorso.
di Anna Russo
Fonte normativa



