martedì, 17 marzo 2026 | 09:42

Pensione: requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita

L'Inps ha fornito indicazioni sull'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028, specificando le fattispecie per le quali non è prevista l'applicazione dell'adeguamento e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo (INPS - circolare 16 marzo 2026 n. 28)

Pensione: requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita

L'Inps ha fornito indicazioni sull'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028, specificando le fattispecie per le quali non è prevista l'applicazione dell'adeguamento e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo (INPS - circolare 16 marzo 2026 n. 28)

Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 20272028

Il decreto direttoriale 19 dicembre 2025, per il biennio 2027-2028, ha previsto un incremento di 3 mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

I requisiti di accesso al sistema pensionistico sono incrementati:

- nella misura di un mese per l'anno 2027;

- nella misura intera di tre mesi per l'anno 2028.

Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

I requisiti di accesso al sistema pensionistico, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, con riferimento ai seguenti trattamenti, sono i seguenti:

- pensione di vecchiaia (art. 24, co. 6 e 7, DL n. 2012011);

- pensione anticipata (art. 24, co. 10 e 11, DL n. 201/2011);

- pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, co. 199, lett. a), b) e c), L n. 232/2016).

Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in argomento anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:

Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

67 anni e 1 mese

Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

67 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2029

67 anni e 3 mesi*

*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico è il seguente:

Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

71 anni e 1 mese

Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

71 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2029

71 anni e 3 mesi*

*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

Pensione anticipata

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

42 anni e 11 mesi

41 anni e 11 mesi

Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

43 anni e 1 mese

42 anni e 1 mese

Dal 1° gennaio 2029

43 anni e 1 mese*

42 anni e 1 mese*

*Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafico e contributivo per il conseguimento della pensione anticipata, sono i seguenti:

Anno

Età

Contribuzione

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

64 anni e 1 mese

20 anni e 1 mese

Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

64 anni e 3 mesi

20 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2029

64 anni e 3 mesi*

20 anni e 3 mesi*

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è il seguente:

Anno

Requisito

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027

41 anni e 1 mesi

Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

41 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2029

41 anni e 3 mesi*

Fattispecie per le quali non trova applicazione l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita

Le fattispecie previste dalla legge di Bilancio 2026, per le quali non trova applicazione l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, dono le seguenti:

- lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti.

- pensione anticipata per i lavoratori precoci;

- lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti;

Disposizioni per i titolari dell'APE sociale

L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 3.1 della presente circolare che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale.

Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Il comma 180 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, tale comma dispone l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'AGO.

Il successivo comma 181 stabilisce che con DPCM sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente.

Conseguentemente, i requisiti anagrafico e contributivo, qualora l'accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall'età, previsti per il trattamento pensionistico in favore del personale in argomento sono incrementati come segue:

- di 1 mese per l'anno 2027;

- di 3 mesi per l'anno 2028.

di Francesca Esposito

Fonte normativa