Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
Tra le novità introdotte dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvata definitivamente dal Senato, le misure per tutelare i rischi derivanti dalla prestazione in modalità agile.
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
Tra le novità introdotte dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvata definitivamente dal Senato, le misure per tutelare i rischi derivanti dalla prestazione in modalità agile.
Il nuovo comma 7-bis dell'articolo del del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Inoltre, la formazione dei lavoratori e, laddove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione non solo della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, ma altresì dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
di Francesca Esposito



