Edilizia Artigianato Veneto: da marzo aumentano le indennità di mensa e trasferta
Dal 1° marzo è entrato in vigore il nuovo Contratto per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto firmato il 12 febbraio 2026. Alcune indennità aumentano dalla stessa data.
Edilizia Artigianato Veneto: da marzo aumentano le indennità di mensa e trasferta
Dal 1° marzo è entrato in vigore il nuovo Contratto per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto firmato il 12 febbraio 2026. Alcune indennità aumentano dalla stessa data.
In data 12 febbraio 2026, tra le Parti sociali del Veneto - Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cisl, si è stipulato il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto.
Il nuovo articolato contrattuale decorre dal 1° marzo 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028.
Di seguito le indennità che aumentano dal 1° marzo 2026:
Mensa
Al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa, spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 14,00 € a decorrere dal 1° marzo 2026.
Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera almeno di 5,29 € e a decorrere dal 1° marzo 2026, elevata a 8,00 euro nel caso in cui il servizio sostitutivo sia fornito a mezzo di buoni pasto in formato elettronico.
Nell’ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento “mensa” ai medesimi, previa comunicazione dell’impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell’abbonamento ai mezzi pubblici.
Trasferta
All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:
A) cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell'impresa e fino a 20 km: almeno 22,00 € a decorrere dal 1° marzo 2026 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 1° marzo 2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 8,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
B) cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell'impresa e fino a 35 km: almeno 24,00 € a decorrere dal 1° marzo 2026, per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 1° marzo 2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 10,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
C) cantiere situato oltre 35 km: almeno € 28,00 a decorrere dal 1° marzo 2026 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.
Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 1° marzo 2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 14,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l’azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:
a. Utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: € 0,40 al chilometro dal 1° marzo 2026;
b. Utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,80 € al chilometro
c. lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.
Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.
Pernottamento in luogo
In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti trattamenti previsti dal precedente punto “Trasferta”, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 12,00 € dal 1° marzo 2026; per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.
Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta per pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio correnti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



