Promozione della compliance contributiva attraverso gli ISAC
L'Inps illustra gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva, con particolare riferimento agli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) e alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro (INPS - circolare 06 marzo 2026 n. 26)
Promozione della compliance contributiva attraverso gli ISAC
L'Inps illustra gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva, con particolare riferimento agli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) e alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro (INPS - circolare 06 marzo 2026 n. 26)
Promozione della compliance in materia contributiva
L’INPS trasmette, entro il 31 marzo 2026, ai datori di lavoro rientranti nei due settori economici di prima applicazione “M21U” e “G44U”, una comunicazione di compliance riportante le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, ai fini del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.2. Le misure connesse all’introduzione sperimentale degli ISAC si inseriscono nell’ambito degli interventi che mirano al rafforzamento della compliance contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva quali, appunto, gli ISAC.
La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel modello identificativo degli ISAC.
Lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.
Fonti informative e indicatori
Le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono sia interne (flussi UniEmens) che esterne all’Istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). Tali fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro, desunti dai flussi UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili nelle seguenti cinque categorie:
1) indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (ad esempio, “valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (ad esempio, “gli addetti utilizzati” espressi in “giornate di lavoro”);
2) indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul totale (ad esempio, “quota di impiego part-time su totale”);
3) un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA;
4) indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito ma non nell’altro (ad esempio, dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma non nel corrispondente modello ISA, per il medesimo anno);
5) indicatori specifici di ciascun settore (ad esempio, “veicoli per addetto” per il settore “Commercio all’ingrosso alimentare”; “posti letto fissi per addetto” per il settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”).
L’indicatore complesso, in particolare, scaturisce da modelli econometrici che, attraverso l’elaborazione di una serie di variabili in input, effettuano una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e rilevano, conseguentemente, uno scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato.
Di seguito, l’elenco degli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima applicazione.
Indicatori comuni a entrambi i settori:
- Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS;
- Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA;
- Valore dei beni strumentali per addetto;
- Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto;
- Quota di impiego di lavoro part-time;
- Quota di impiego di lavoro a termine;
- Quota di impiego di lavoro stagionale;
- Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione;
- Quota di impiego di apprendisti;
- Forza lavoro dipendente (indicatore complesso).
Indicatori specifici del settore “Commercio all’ingrosso alimentare”:
- Numero di veicoli per addetto.
Indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”:
- Presenze per addetto;
- Numero totale dei posti letto fissi per addetto;
- Tasso medio di occupazione.
I datiISA utilizzati per la costruzione degli ISAC sono quelli contenuti nella modulistica ufficiale reperibile, per ciascun settore, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inseriti dai datori di lavoro in sede di dichiarazione ISA, per le annualità oggetto di analisi. In particolare, il quadro A del modello ISA è inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci, familiari, ecc.).
L’utilizzo di tali informazioni ha consentito di ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente, con l’obiettivo di cogliere le peculiarità di ciascun datore di lavoro.
I quadri B e C dei modelli ISA contengono, invece, tutte le informazioni specifiche relative ai datori di lavoro di ciascun settore, utili a ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e a definire il “Modello di business” (“Mob”) di appartenenza. I “Mob” sono derivati dalle elaborazioni effettuate in ambito ISA e consentono di effettuare confronti tra i datori di lavoro con organizzazione e risorse simili. Alcuni dati di tali quadri, inoltre, sono direttamente utilizzati per il calcolo degli indicatori.
Il quadro F, infine, contiene una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”, anch’essi utilizzati per la costruzione degli indicatori.
I dati del flusso UniEmens forniti per l’elaborazione sono stati aggregati a livello di codice fiscale, al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati ISA. La rilevazione ha a oggetto la forza lavoro dichiarata distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico e senza alcun riferimento a dati individuali dei lavoratori.
Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se coperte da contribuzione figurativa, ciò al fine di fornire una misura più precisa del fattore lavoro realmente impiegato nell’attività produttiva nel periodo temporale di riferimento.
Per quanto riguarda i dati relativi alla presenza di eventuali appalti e/o subappalti, si precisa che nell’ambito dei dati ISA, la variabile “Costo per acquisti” contiene, sebbene in forma aggregata, anche i costi sostenuti da ciascun datore di lavoro per eventuali esternalizzazioni.
Gli ISAC, allo stato e in sede di prima applicazione per gli otto settori complessivi, non hanno come obiettivo quello di effettuare un controllo puntuale sulla corretta applicazione dei contratti collettivi e dei relativi minimali retributivi, costituendo, gli stessi, indicatori di rischio di potenziale lavoro sommerso che si propongono di misurare la probabilità che i datori di lavoro abbiano omesso, del tutto o in parte, la dichiarazione dei rapporti di lavoro instaurati, senza alcun tipo di valore accertativo di irregolarità contributiva. Per la verifica dei contratti collettivi applicati e del rispetto dei relativi minimali retributivi, restano ferme le competenze e i poteri degli organi di vigilanza preposti, già previsti a legislazione vigente.
Resta fermo altresì che, in un’ottica di potenziale e futuro utilizzo generalizzato e/o di estensione degli ISAC a ulteriori settori, con conseguente possibile valorizzazione dello strumento anche in chiave accertativa, il modello sotteso alla loro determinazione potrà essere arricchito di ulteriori fonti e dati.
A seguito dell’elaborazione degli ISAC viene effettuato un primo invio di lettere di compliance ai datori di lavoro rientranti nei primi due settori. Nella lettera di compliance vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di scostamenti (ciò in un’ottica di valorizzazione della premialità, come successivamente specificato nella presente circolare), i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC.
Tale lettera non è recapitata ai datori di lavoro che hanno cessato al 1° gennaio 2026 la propria attività in via definitiva, in quanto esclusi dal campo di applicazione degli ISAC. La lettera non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro.
L’obiettivo dell’attività di compliance, infatti, consiste nella possibilità per il datore di lavoro, sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario; l’adeguamento spontaneo eventualmente posto in essere, pertanto, non deve riguardare solo l’anno oggetto di analisi ma può riguardare tutti i periodi, anche futuri, che, a seguito della valutazione condotta, necessitino di aggiustamenti.
Nella lettera di compliance, accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti tre colonne:
- Valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento;
- Esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella norma”;
- Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



