giovedì, 05 marzo 2026 | 18:28

Dipendenti in aspettativa all'estero per attività di cooperazione internazionale

L'Istituto fornisce indicazioni operative riguardo agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in quanto impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo (INPS - circolare 03 marzo 2026, n. 22)

Dipendenti in aspettativa all'estero per attività di cooperazione internazionale

L'Istituto fornisce indicazioni operative riguardo agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in quanto impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo (INPS - circolare 03 marzo 2026, n. 22)

Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni e i soggetti iscritti nell'apposito elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana (art. 28, co. 1, L 11 agosto 2014 n. 125).

Con specifico riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la norma stabilisce che hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 4 anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cooperazione. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

L'Amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni.

Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dai dipendenti pubblici collocati in aspettativa sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

II solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

Le imprese e i datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale in argomento o al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, in aggiunta a eventuali condizioni di maggiore favore previste nei contratti collettivi di lavoro, possono assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali da parte dei soggetti operanti nelle attività di cooperazione costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata.

Il personale può essere impiegato anche a titolo volontario e che il rapporto con tale personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e dei soggetti operanti la cooperazione allo sviluppo.

Aspetti contributivi

Gli obblighi discendenti dal contratto di cooperazione, inclusi quelli fiscali, previdenziali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni e agli altri soggetti operanti la cooperazione allo sviluppo.

Nell'ipotesi in cui sia stipulato un contratto di cooperazione nelle forme del lavoro autonomo professionale con i titolari di partita IVA o del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione previdenziale è dovuta alle relative casse autonome professionali nel caso di lavoratori iscritti agli albi professionali per le attività regolamentate o alla Gestione separata dell'Inps.

Nel caso in cui il rapporto instaurato sia di tipo subordinato, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, gli obblighi contributivi relativi all'Assicurazione IVS devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa senza assegni, assicurando la continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza.

I datori di lavoro dei dipendenti in aspettativa devono assolvere gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni cd. "minori".

Base imponibile previdenziale

La base imponibile previdenziale e assicurativa è commisurata ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze (decreto 16 dicembre 2015).

Tale modalità di determinazione dell'imponibile è applicabile, in relazione a tutte le contribuzioni dovute per l'attività svolta all'estero dai cooperanti, a prescindere dall'esistenza di una convenzione di sicurezza sociale con l'Italia e indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del rapporto giuridico instaurato.

Nel caso di attività prestata in modo alternato all'estero (anche per brevi periodi) e in Italia o di cessazione del rapporto nel corso del mese, trova applicazione la disciplina dei compensi convenzionali riproporzionata in ragione di 26 giornate lavorative mensili.

Esposizione dei lavoratori nel flusso Uniemens

Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro con cui il dipendente pubblico ha sottoscritto un contratto di cooperazione di tipo subordinato devono richiedere l'apertura di una posizione contributiva alla Gestione pubblica per l'assolvimento degli obblighi contributivi allegando sia l'atto di collocamento in aspettativa senza assegni sia la copia del contratto sottoscritto con il cooperante.

Il datore di lavoro che pone in aspettativa senza assegni il dipendente deve indicare, nell'ultimo periodo di servizio precedente la stessa, lo specifico Codice Cessazione "41", mentre durante il periodo di svolgimento delle attività di cooperazione, le organizzazioni e gli altri soggetti senza finalità di lucro, con cui il lavoratore ha sottoscritto il contratto di cooperazione di tipo subordinato, devono compilare e trasmettere il flusso di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA, indicando il Tipo Servizio "57", valorizzando le gestioni di iscrizione del dipendente e i relativi imponibili, provvedendo altresì al versamento della contribuzione dovuta.

Per l'assolvimento degli adempimenti informativi e contributivi, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro tenute alla valorizzazione della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens devono denunciare i lavoratori che hanno sottoscritto un contratto di cooperazione di tipo subordinato sulla posizione contributiva già in uso, valorizzando il nuovo codice <TipoLavoratore> "CP".

Per i cooperanti per i quali è dovuta la contribuzione IVS (33%) al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e la contribuzione minore determinata secondo l'inquadramento previdenziale di provenienza, i datori di lavoro devono valorizzare nell'elemento <TipoContribuzione> il codice uguale a "00".

Per i cooperanti che mantengono il versamento della contribuzione IVS alle Gestioni pubbliche, per i quali è dovuta la contribuzione minore determinata secondo l'inquadramento previdenziale di provenienza, i datori di lavoro devono valorizzare nell'elemento <TipoContribuzione> il codice uguale a "21".

Per i cooperanti che mantengono il versamento della contribuzione IVS alle Gestioni pubbliche nonché alle Gestioni ex INADEL o ex ENPAS, per i quali è dovuta la contribuzione minore esclusa la contribuzione al Fondo di garanzia, determinata secondo l'inquadramento previdenziale di provenienza, i datori di lavoro devono valorizzare nell'elemento <TipoContribuzione> il codice uguale a "22".

Il datore di lavoro pubblico, che per i propri dipendenti è tenuto alla valorizzazione della sezione <Poscontributiva> del flusso Uniemens (Gestioni private), e il datore di lavoro privato, nel momento in cui concedono l'aspettativa senza assegni al proprio dipendente, devono valorizzare nel flusso Uniemens l'elemento <TipoCessazione> con il valore "3", avente il significato di "Sospensione", e nel flusso relativo al mese di rientro in servizio l'elemento <TipoAssunzione> con il valore "3", avente il significato di "Rientro Sospensione".

Nel caso di instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali vi è l'obbligo contributivo alla Gestione separata dell'Inps, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro devono inviare entro la fine del mese successivo al pagamento del compenso il flusso di denuncia Uniemens indicando, quale tipo rapporto di lavoro, il codice "21", avente il significato di "collaborazione coordinata e continuativa - attività di cooperazione internazionale allo sviluppo".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Nei casi di contribuzione IVS erroneamente versata in difformità alle suddette indicazioni, il pagamento ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

Tale principio si applica con riferimento ai versamenti effettuati nei confronti degli Enti previdenziali privatizzati.

L'istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all'INPS può essere presentata dai lavoratori dipendenti in aspettativa senza assegni impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo o direttamente dall'Ente previdenziale a seguito di accertamento d'ufficio o a seguito di sentenza.

Con riferimento alle ipotesi di contratti di cooperazione che hanno comportato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e in relazione ai quali è necessario - entro i termini di prescrizione - provvedere al versamento della contribuzione minore omessa o al recupero, da parte del datore di lavoro, della contribuzione minore indebitamente versata, i datori di lavoro devono inviare i relativi flussi di regolarizzazione (VIG) secondo le consuete modalità in uso.

Stante l'oggettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo in argomento, sulla contribuzione sono dovuti gli interessi legali, sempreché l'invio dei flussi di regolarizzazione avvenga entro il 2 maggio 2026 e il versamento dei contributi sia effettuato entro i successivi 30 giorni.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 03 marzo 2026, n. 22