Genova, Terziario: deroghe ai contratti stagionali nelle zone turistiche
L’accordo del 18 febbraio 2026 consente alle imprese di superare i limiti ordinari di durata, quantità e rinnovo dei rapporti a tempo determinato
Genova, Terziario: deroghe ai contratti stagionali nelle zone turistiche
L’accordo del 18 febbraio 2026 consente alle imprese di superare i limiti ordinari di durata, quantità e rinnovo dei rapporti a tempo determinato
Con l'accordo territoriale sottoscritto il 18 febbraio 2026, Confcommercio Genova, Fisascat-Cisl della Provincia di Genova e UILTuCS-Liguria hanno individuato, ai sensi dell'art. 75 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, il Comune di Genova e tutti i Comuni della Provincia - qualificati dalla Regione Liguria tramite i relativi decreti - come località a prevalente vocazione turistica. Il riconoscimento muove dalla constatazione che le aziende del settore sono soggette a ricorrenti picchi di attività concentrati in determinati periodi dell'anno o in occasione di eventi, manifestazioni e festività.
Le imprese potranno quindi ricorrere a contratti a tempo determinato con esclusione dall'osservanza delle seguenti disposizioni stabilite dal DLgs 81/2015: il limite massimo di ventiquattro mesi alla successione di rapporti tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19, c. 2); le limitazioni quantitative all'instaurazione di rapporti a termine (art. 23, c. 2, lett. c); gli intervalli temporali obbligatori tra contratti successivi (art. 21, c. 2, lett. c); le condizioni causali ordinariamente richieste per il rinnovo e la proroga (art. 21, c. 1).
L'accesso al regime agevolato è subordinato a due adempimenti. Il datore di lavoro deve riportare nel contratto individuale il riferimento all'accordo territoriale e trasmettere apposita comunicazione all'Ente Bilaterale del Terziario di Genova (info@ebterge.it) entro quindici giorni dall'assunzione.
Sul versante dei diritti individuali, il lavoratore che ha prestato attività per oltre sei mesi con lo stesso datore, anche cumulando più rapporti stagionali, matura il diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dal medesimo datore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. I periodi di lavoro stagionale concorrono inoltre alla maturazione degli scatti di anzianità e alla permanenza al livello V del CCNL.
L'accordo opera in due finestre temporali: dal 30 marzo al 2 novembre 2026 e dal 25 novembre 2026 per l'intera durata dei saldi invernali della Regione Liguria, pari a 45 giorni decorrenti dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania. L’intesa si applica alle aziende appartenenti ai settori merceologici e categorie comprese nell’elenco del CCNL di seguito indicati:
- Alimentazione (escluso il punto 5);
- Fiori Piante e Affini (escluso il punto 3);
- Merci d'uso e Prodotti Industriali (esclusi i punti 3, 4, 6, 11, 12, 13 e dal 17 al 27);
- Servizi alle Imprese e alle Persone (esclusi i punti da 1 a 15, 19, 22, 25 e dal 27 al 52).
Ne rimangono integralmente esclusi gli Ausiliari del Commercio e il Commercio con l'Estero.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Fonte Normativa



