mercoledì, 25 febbraio 2026 | 18:18

Prestazioni collegate alla pensione: novità in vigore dal 1° gennaio 2026

L'Istituto fornisce indicazioni per l'applicazione, dal 1° gennaio 2026, dell'APE sociale, dell’incremento della maggiorazione sociale ai pensionati in condizioni disagiate, dell’incentivo al posticipo del pensionamento e delle forme di pensione anticipata (INPS - Circolare 25 febbraio 2026 n. 19).

Prestazioni collegate alla pensione: novità in vigore dal 1° gennaio 2026

L'Istituto fornisce indicazioni per l'applicazione, dal 1° gennaio 2026, dell'APE sociale, dell’incremento della maggiorazione sociale ai pensionati in condizioni disagiate, dell’incentivo al posticipo del pensionamento e delle forme di pensione anticipata (INPS - Circolare 25 febbraio 2026 n. 19).

Con riferimento alle prestazioni e agli incentivi collegati alle pensioni, dal 1° gennaio 2026 è previsto:

- la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, lasciando immodificata la disciplina anche in merito al regime di incumulabilità (art. 1, co. 162 e 163, L 30 dicembre 2025 n. 199);

- l’aumento di 20 euro dell’importo mensile dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e di 260 euro del limite reddituale annuo per il riconoscimento dello stesso (art. 1, co. 179, L 30 dicembre 2025 n. 199);

- l’applicazione delle disposizioni in materia di incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata (art. 1, co. 194, L 30 dicembre 2025 n. 199);

- l’abrogazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo di prestazioni della previdenza complementare ai fini della maturazione del requisito contributivo (art. 1, co. 195, L 30 dicembre 2025 n. 199).

Proroga APE sociale

Viene previsto che anche per l'anno 2026 i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni possono beneficiare dell'indennità APE sociale:

- hanno compiuto 63 anni e 5 mesi;

- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, nell’ambito delle specifiche professioni indicate dalla disciplina dell'APE scoiale, che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale può essere presentata entro i termini di scadenza del 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.

Per l’istruttoria delle domande sono confermate le modalità già in uso per le annualità precedenti.

Incremento maggiorazione sociale pensionati in condizioni disagiate

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico riconosciuto ai soggetti in condizioni disagiate è aumentato di 20 euro.

Tale aumento viene riconosciuto d’ufficio a coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.

Il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento della maggiorazione sociale non è riconosciuto è elevato di 260 euro annui.

Estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento

I lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) possono usufruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento.

Requisiti contributivi di accesso alla pensione

Viene abrogata la disposizione che prevede la possibilità, su richiesta degli interessati, di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Contestualmente viene soppressa la disposizione che prevedeva, per coloro che si avvalevano della suddetta facoltà, un incremento di cinque anni, dal 1° gennaio 2025, e di ulteriori cinque anni, dal 1° gennaio 2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata.

di Ciro Banco