mercoledì, 25 febbraio 2026 | 14:57

Disciplinato l’EVR per l’Edilizia Artigianato del Veneto

Con il nuovo CIRL firmato il 12 febbraio 2026 sono state disciplinate le modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il settore dell’Edilizia Artigianato Veneto con riferimento alle annualità 2026, 2027 e 2028

Disciplinato l’EVR per l’Edilizia Artigianato del Veneto

Con il nuovo CIRL firmato il 12 febbraio 2026 sono state disciplinate le modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il settore dell’Edilizia Artigianato Veneto con riferimento alle annualità 2026, 2027 e 2028

Con la firma del CIRL del 12 febbraio 2026, le parti territoriali con riferimento alle annualità di competenza 2026, 2027 e 2028, hanno convenuto quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. da parte delle imprese che applicano il CCRL Edilizia Artigianato e PMI Veneto.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai vigenti CCNL e CCRL edilizia artigianato e PMI Veneto ivi compreso il TFR e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti a Edilcassa Veneto.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’E.V.R. per la Regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Pertanto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:

1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;

2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;

3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);

4. Numero gratifiche natalizie liquidate;

5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.

Ai fini della determinazione dell’EVR

- qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023);

- nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023);

- nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri. l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023);

- nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80 % (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023);

- nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023).

L’importo dell’E.V.R. a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023.

L'importo complessivo dell’E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Edilizia Artigianato e PMI Veneto, in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° marzo dell'anno di erogazione.

Determinata la percentuale dell'E.V.R. sulla base della verifica dei parametri territoriali sopra indicati, ai fini dell'erogazione in misura piena, ridotta o della non erogazione dello stesso, la singola impresa potrà verificare:

1) numero ore ordinarie denunciate in Edilcassa Veneto confrontando i parametri tra due anni edili

2) volume d'affari IVA, così come rilevabili dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa

Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100%.

Qualora entrambi i parametri risultino negativi rispetto all' anno precedente, l'azienda NON erogherà l'E.V.R.

Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.

Nel caso in cui l'impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare l'E.V.R. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale