ADI: nuove regole per il rinnovo
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda per il rinnovo della fruizione dell'Assegno di Inclusione per un ulteriore periodo al termine di quello precedente può effettuata senza la sospensione di un mese (INPS – Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640)
ADI: nuove regole per il rinnovo
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda per il rinnovo della fruizione dell'Assegno di Inclusione per un ulteriore periodo al termine di quello precedente può effettuata senza la sospensione di un mese (INPS – Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640)
L'Assegno di Inclusione è riconosciuto, per la prima volta, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Al termine di tale periodo, in costanza dei requisiti previsti, l'ADI è rinnovato per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Successivamente, persistendo le condizioni, l'ADI è rinnovato per un ulteriore periodo di dodici mesi e così via.
I rinnovi sono subordinati alla presentazione di apposita domanda da parte di uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono cambiate le regole di presentazione delle domande di rinnovo dell'ADI (art. 3, co. 2, DL 04 maggio 2023 n. 48, sostituito dall'art. 1, co. 158, L 30 dicembre 2025 n. 199 - cd. Legge di bilancio 2026).
La norma precedente prevedeva la sospensione di un mese ad ogni rinnovo, mentre la versione attuale riconosce la possibilità di rinnovare la richiesta di accesso all'ADI senza soluzione di continuità, previa presentazione della domanda. E' stata aggiunta, altresì, la previsione che l’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande.
Pertanto, dal 1° gennaio 2026 i nuclei familiari beneficiari dell'ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell'ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).
A seguito di tale presentazione, il beneficio economico dell'ADI viene riconosciuto, a seguito dell'esito positivo della relativa istruttoria:
- dal mese di presentazione della domanda, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata;
- dal mese di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata.
Ipotizzando che il pagamento della diciottesima mensilità sia avvenuta il 27 gennaio 2026 e la presentazione della domanda di rinnovo sia fatta a febbraio 2026 con PAD nucleo sottoscritto il 10 marzo 2026 (a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare), il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026 con pagamento della prima mensilità di rinnovo relativa a marzo 2026, per un importo pari al 50 per cento, intorno al giorno 15 del mese di aprile e dell'intero importo della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, intorno al giorno 27 dello stesso mese.
La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



