Milleproroghe: proroga bonus occupazionali
E' all'esame del parlamento la proposta di legge di conversione del "decreto milleproroghe" nella quale è stata inserita, tra l'altro, la proroga dei bonus occupazionali previsti dal decreto coesione (bonus donne, bonus giovani e bonus Zes) per le assunzioni effettuate nel 2026 che portano un incremento occupazionale netto (MLPS - comunicato 18 febbraio 2026)
Milleproroghe: proroga bonus occupazionali
E' all'esame del parlamento la proposta di legge di conversione del "decreto milleproroghe" nella quale è stata inserita, tra l'altro, la proroga dei bonus occupazionali previsti dal decreto coesione (bonus donne, bonus giovani e bonus Zes) per le assunzioni effettuate nel 2026 che portano un incremento occupazionale netto (MLPS - comunicato 18 febbraio 2026)
La disposizione proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi.
Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Si ricorda che il rispetto di tale condizione è stato introdotto per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 su richiesta della Commissione europea.
Qualora non si registri tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene ora posta al 70 per cento.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore entro determinati limiti di spesa, elevato a 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata in determinate regioni –
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna – alle quali la disposizione aggiunge anche Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025. Anche in tali casi di misura più elevata, per la fruizione dell’agevolazione è richiesto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.
Si segnala che la misura più elevata di esonero per le regioni summenzionate resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
La disposizione proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 24 mesi.
Per gli altri aspetti, è confermata la disciplina vigente secondo cui l’esonero totale spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale netto:
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES
unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’esonero è concesso nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.
L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
La disposizione proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti possono assumere a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, al fine di usufruire dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi.
Sono confermati gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia che l’assunzione deve riguardare soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi, o che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione, e che il limite massimo
di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 è confermata la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Si ricorda che il rispetto di tale condizione, pur non essendo previsto espressamente dal "decreto Coesione" per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025, era comunque necessario in forza del richiamo previsto dal decreto di attuazione del bonus (DM 7 gennaio 2025) al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Qualora non si registri l'incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento.
L’esonero resta subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Per tutti gli esoneri contributivi prorogati, viene limitata alle assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate entro il 31 dicembre 2025 la previsione vigente secondo cui per i datori di lavoro che beneficiano degli esoneri in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto.
Per le assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate dal 2026, dunque, gli acconti sono determinati in base al criterio ordinario e non in misura inferiore.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


