Edilizia Artigianato Veneto: firmato il nuovo CIRL
Firmato, il 12 febbraio 2026, il Contratto per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto. Le nuove disposizioni decorrono da marzo 2026 a dicembre 2028
Edilizia Artigianato Veneto: firmato il nuovo CIRL
Firmato, il 12 febbraio 2026, il Contratto per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto. Le nuove disposizioni decorrono da marzo 2026 a dicembre 2028
In data 12 febbraio 2026, tra le Parti sociali del Veneto - Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cisl, si è stipulato il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto.
Il nuovo articolato contrattuale decorre dal 1° marzo 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028.
Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
Indennità particolari per le specificità di Venezia
Per la provincia di Venezia le indennità ex art. 22 CCRL 16 febbraio 1999, variano come segue:
1) lavori di escavo all'asciutto dei rii della città di Venezia: 20%
2) lavori di escavo nelle cavane e nelle sboccature delle isole ospedaliere:20%
3) nell'area della zona industriale di Porto Marghera, trova applicazione, all'interno degli stabilimenti industriali, la speciale indennità dell'11% di cui al punto 9 dell'art. 23 del CCNL. Per i lavoratori che alla data del presente contratto nella citata zona godono di tale indennità pur lavorando all'esterno degli stabilimenti industriali, essa rimane come "superminimo ad personam", non assorbibile.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi o liberi. Le indennità di reperibilità per operai e impiegati sono definite nelle seguenti misure:
Compenso giornaliero | Compenso giornaliero | Compenso giornaliero |
16 ore – giorno lavorativo | Giorni festivi | Giorni liberi |
€ 7,00 | € 9,00 | € 12,00 |
L'impegno per la reperibilità è di norma limitato ad un massimo di 7 giorni e, comunque, per non più di un sabato e una domenica al mese. Nel caso in cui il periodo di reperibilità interessi più di una settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità di reperibilità verrà maggiorata del 30%.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre al rimborso di eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio in ragione di € 0,40 al chilometro e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione legale di lavoro effettivo e di orario di lavoro. Le ore per l'intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di concordare riposi compensativi.
Al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa, spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 14,00 € a decorrere dal 1° marzo 2026.
Indennità sostitutiva di mensa
Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera almeno di 5,29 € e a decorrere dal 1° marzo 2026, elevata a 8,00 euro nel caso in cui il servizio sostitutivo sia fornito a mezzo di buoni pasto in formato elettronico.
Nell’ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento “mensa” ai medesimi, previa comunicazione dell’impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell’abbonamento ai mezzi pubblici.
All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:
A) cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell'impresa e fino a 20 km: almeno 22,00 € a decorrere dal 1° marzo 2026 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 1° marzo 2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 8,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
B) cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell'impresa e fino a 35 km: almeno 24,00 € a decorrere dal 1° marzo 2026, per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 1° marzo 2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 10,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
C) cantiere situato oltre 35 km: almeno € 28,00 a decorrere dal 1° marzo 2026 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.
Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 1° marzo 2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 14,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l’azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:
a. Utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: € 0,40 al chilometro dal 1° marzo 2026;
b. Utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,80 € al chilometro
c. lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.
Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.
In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti trattamenti previsti dal precedente punto “Trasferta”, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 12,00 € dal 1° marzo 2026; per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.
Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta per pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio correnti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



