mercoledì, 18 febbraio 2026 | 16:02

Riesame delle domande di incentivo all'esodo

L'Istituto si appresta ad un riesame delle domande di esodo in ragione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (INPS - Messaggio 17 febbraio 2026, n. 558)

Riesame delle domande di incentivo all'esodo

L'Istituto si appresta ad un riesame delle domande di esodo in ragione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (INPS - Messaggio 17 febbraio 2026, n. 558)

L'Analisi dello scenario demografico definito dall’ISTAT, connesso agli incrementi dell'aspettativa di vita, ha portato ad un adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, con conseguente incremento degli stessi, rispetto a quelli previsti nel 2025.

In particolare, i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati:

- di un mese per l'anno 2027;

- di 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

A fronte di tale adeguamento, in via prospettica, ai fini della lavorazione delle istanze relative agli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore ed alle prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione, l'Inps ha aggiornato le funzionalità della procedura Unicarpe sulla base delle tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso alla pensione.

Pertanto, le Strutture territoriali dell'Istituto, nella lavorazione delle domande di prestazione di accompagnamento a pensione, applicheranno i nuovi requisiti.

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, verrà comunicata al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.

A tale riguardo, le Strutture territoriali segnaleranno al datore di lavoro esodante e al lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella domanda dell’assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell’importo per le prestazioni di incentivo all'esodo, e quanto verificato dalle medesime Strutture al momento della liquidazione della prestazione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Messaggio 17 febbraio 2026, n. 558