CCNL Oreficeria Industria: aumenti medi di 200 euro per oltre 10 mila lavoratori
Firmata, il 10 febbraio 2026, tra FEDERORAFI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti del settore orafo - argentiero e della gioielleria
CCNL Oreficeria Industria: aumenti medi di 200 euro per oltre 10 mila lavoratori
Firmata, il 10 febbraio 2026, tra FEDERORAFI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti del settore orafo - argentiero e della gioielleria
Il contratto, salve le decorrenze previste per singoli istituti, decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2028.
Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi. Per l’anno di vigenza 2026 le parti convengono che i minimi contrattuali per livello, anziché nel mese di giugno, saranno adeguati nel mese di ottobre 2026 sempre sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le Parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, (ottobre per l’anno 2026) per calcolare, sulla base dei dati fomiti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti, nel confermare la modalità di definizione dei minimi contrattuali stabilita ai commi precedenti e il relativo regime, convengono che per la vigenza del presente contratto il TEM, oltre che per la dinamica IPCA, è incrementato di una ulteriore componente in considerazione della rilevante innovazione organizzativa determinata dall’introduzione di specifiche previsioni nell’articolato contrattuale in materia di orario di lavoro e di flessibilità nella prestazione lavorativa.
Pertanto, nel mese di ottobre 2026 e nei mesi di giugno rispettivamente degli anni 2027 e 2028, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate cui corrispondono i nuovi valori dei minimi tabellari di cui alla tabella di seguito riportata.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di ottobre 2026 e dei mesi di giugno degli anni 2027 e 2028-per definire la quota di Tem relativa alla dinamica dell'IPCA al netto degli energetici importati.
Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito riportate i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.
Tabella Incrementi mensili (in €)
Categorie | Incrementi mensili dal 01/10/2026 | Incrementi mensili dal 01/06/2027 | Incrementi mensili dal 01/06/2028 |
2° | 42,85 | 47,99 | 52,26 |
3° | 47,21 | 52,87 | 57,57 |
4° | 49,12 | 55,01 | 59,91 |
5° | 52,48 | 58,77 | 64,00 |
5a Super | 56,01 | 62,73 | 68,31 |
6° | 60,21 | 67,43 | 73.43 |
7° | 65,47 | 73,32 | 79,84 |
Tabella minimi contrattuali lordi mensili fin €)
Categorie | dal 01/10/2026 | dal 01/06/2027 | dal 01/06/2028 |
2a | 1.617,24 | 1.665,23 | 1.717,48 |
3a | 1.781,80 | 1.834,67 | 1.892,24 |
4a | 1.853,99 | 1.909,00 | 1.968,91 |
5a | 1.980,7 | 2.039,47 | 2.103,47 |
5a Super | 2.114,08 | 2.176,81 | 2.245,12 |
6a | 2.272,61 | 2.340,05 | 2.413,48 |
A decorrere dall’anno 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. A decorrere dall’anno 2028 l’importo annuale sarà pari a 220 euro.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai
I termini sono modificati come segue:
- Fino a 5 anni: 15 giorni di lavoro;
- Oltre 5 e fino a 10 anni:20 giorni di lavoro;
- Oltre 10 anni: 30 giorni di lavoro.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 2027 per lavoratori con disabilità certificata risultante dalla documentazione consegnata al datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n.62/2024, L.104/1992 e L. 68/1999 al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:
a) ulteriori 30 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) ulteriori 45 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti;
c) ulteriori 60 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Per tali periodi sarà riconosciuta un'integrazione a carico azienda fino al raggiungimento del 75% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
A far data dal 1° gennaio 2027 si applica la presente disciplina Rimborso spese.
A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento o dal laboratorio per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento o laboratorio per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.
Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari, al 1/01/2027, a:
- Trasferta intera: 50,33 €;
- Quota per il pasto meridiano o serale: 12,99 €;
- Quota per il pernottamento: 24,35 €.
A far data dal 1° gennaio 2027 si applica la presente disciplina.
LIVELLO | COMPENSO GIORNALIERO | COMPENSO SETTIMANALE | ||||
| 16 ore(giorno lavorato) | (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | con festivo | 6 giorni con festivo e giorno |
2° 3° | 5,76 | 8,67 | 9,37 | 37,47 | 38,17 | 41,08 |
4°, 5° | 6,87 | 10,78 | 11,56 | 45,13 | 45,91 | 49,82 |
SUPERIORE AL 5° | 7,88 | 12,98 | 13,66 | 52,38 | 53,06 | 58,16 |
Entro il primo trimestre del secondo anno del Conto ore, l’azienda avrà il diritto di chiedere al lavoratore, indicando il numero di par che andranno a scadenza quell’anno, di programmarne, entro il 30 giugno, la fruizione entro l’anno. L’azienda è tenuta a darne riscontro trascorsi 15 giorni dalla presentazione della programmazione. Laddove il lavoratore non provveda, il datore di lavoro potrà procedere alla loro programmazione entro i 6 mesi residui. Al termine di tale periodo dei 24 mesi del Conto ore, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Ambiente di lavoro - igiene e sicurezza
Le parti concordano che tale modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza, a decorrere dall’1/1/2027, nelle unità produttive oltre i 200 addetti, sarà obbligatoria, e sarà possibile adottarla anche per una quota parte della formazione in aggiornamento.
Nelle unità produttive di minore dimensione i break formativi saranno adottati tenuto conto delle necessità formative dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e compatibilmente con le possibilità organizzative da parte dell’azienda.
A decorrere dall’1/1/2027 in tutte le aziende verranno adottati sistemi di segnalazione dei quasi infortuni e delle situazioni rischiose sulla base delle prassi aziendali di comunicazione interna.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi da verificare all'atto dell'assunzione che costituiscono elementi di riferimento anche per l'agenzia di somministrazione:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all'evento; assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell'esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell'attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno;
- assunzione di lavoratori per la realizzazione di un percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per la stipula del contratto di apprendistato.
I suddetti casi potranno essere legittimamente utilizzati oltre che per i contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi anche per proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi di contratti. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'utilizzo dei casi sopra indicati che devono essere puntualmente descritti nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato è comunque consentito l'utilizzo dei casi sopra indicati anche quando nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente sia scaduto un solo contratto a tempo determinato, sempre per i casi di cui sopra, e non sia stato confermato a tempo indeterminato.
Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Ai fini del computo di cui sopra non verranno presi in considerazione periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.
Contratto di lavoro a tempo parziale
In caso di lavoro supplementare festivo, in sostituzione della maggiorazione di cui sopra del 15%, sarà riconosciuta la maggiorazione omnicomprensiva pari al 50%. Tale maggiorazione assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti riconosciuti in azienda a tale titolo.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


