ADI e obbligo scolastico: quando si decade dal beneficio
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulle azioni che si mettono in atto rispetto al controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico (Faq Ministero lavoro 28 gennaio 2026)
ADI e obbligo scolastico: quando si decade dal beneficio
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulle azioni che si mettono in atto rispetto al controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico (Faq Ministero lavoro 28 gennaio 2026)
Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi in tema di istruzione previsti dall'articolo 1, comma 316, della L 29 dicembre 2022, n. 197 e dall’articolo 12, comma 3-bis del DL 15 settembre 2023 n. 123.
Per il primo caso, la norma dispone che per i beneficiari dell’ADI appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel Patto per l’inclusione sociale è previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.
Per la seconda fattispecie, la norma dispone che non ha diritto al trasferimento dell’Assegno il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione.
Ai sensi del DM n. 87/2025 del 13 maggio 2025, il Case Manager verifica l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei componenti minori di età del medesimo nucleo.
Il Ministero del lavoro, attraverso GePI, ha messo a disposizione dei Comuni una specifica funzionalità volta a consultare i dati sui titoli di studio e sulla frequenza scolastica nell’anno in corso presso un’istituzione scolastica messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione e del merito, tramite l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Nel caso in cui dalla consultazione dei dati disponibili nell’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione non sia possibile evincere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di uno o più componenti minori di età del nucleo familiare richiedente, il case manager richiede all’esercente la potestà genitoriale di presentare, entro il termine di 10 giorni, idonea documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo di istruzione.
In caso di esito negativo della verifica, il Case Manager inserisce nel Patto uno specifico impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale volto ad assicurare che il minore di età riprenda, nel più breve tempo possibile, la regolare frequenza dei percorsi di istruzione o di istruzione e formazione finalizzati all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nell’ambito del Patto possono, inoltre, essere attivati servizi, interventi e misure a supporto dell’intero nucleo familiare, finalizzati a sostenere, ove necessario, il recupero della competenza genitoriale degli adulti di riferimento e a garantire il diritto all’istruzione del componente di minore età e l’assolvimento del relativo obbligo. In ogni caso, decorsi 7 giorni dalla sottoscrizione del Patto senza che sia ripresa la regolare frequenza, il beneficio economico è sospeso dal mese successivo, per essere riattivato non appena venga accertata l’avvenuta ripresa della regolare frequenza.
L’impegno assunto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e la regolare frequenza dei componenti minori di età ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione sono oggetto di verifica mensile da parte del Case Manager. In caso di mancato adempimento senza giustificato motivo, il nucleo decade dal beneficio.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- Faq Ministero del lavoro



