Inarcassa: ricongiunzione contributiva con Gestione separata
Per le domande presentate a decorrere dal 9 febbraio 2026 e per quelle che alla stessa data sono in corso di definizione è possibile effettuare la ricongiunzione contributiva sia in entrata, da Inarcassa verso la Gestione Separata Inps, sia in uscita, dalla Gestione Separata Inps verso la cassa professionale (Inarcassa – Comunicato 12 febbraio 2026)
Inarcassa: ricongiunzione contributiva con Gestione separata
Per le domande presentate a decorrere dal 9 febbraio 2026 e per quelle che alla stessa data sono in corso di definizione è possibile effettuare la ricongiunzione contributiva sia in entrata, da Inarcassa verso la Gestione Separata Inps, sia in uscita, dalla Gestione Separata Inps verso la cassa professionale (Inarcassa – Comunicato 12 febbraio 2026)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata Inps presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale).
La ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista risponde a un diritto generale, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.
Ciò ha portato ad un superamento dell'orientamento che precludeva la ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata Inps e in entrata verso la Cassa professionale in ragione della specificità della Gestione Separata, che applica integralmente il sistema di calcolo contributivo.
Per effetto del nuovo orientamento è riconosciuta la possibilità di chiedere la ricongiunzione tra la Gestione separata Inps e le Casse di previdenza dei professionisti sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso la Cassa professionale), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della Circolare, e riguardano sia le nuove domande sia le domande e i ricorsi ancora in fase di definizione.
Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi contributivi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico.
Gli iscritti a Inarcassa interessati possono presentare domanda tramite Inarcassa On Line, nella sezione “Domande e certificati > Domande".
di Ciro Banco
Fonte Normativa
Inarcassa – Comunicato 12 febbraio 2026
Rassegna stampa
iQnotizie - Ricongiungimento dei contributi tra la Gestione separata e gli Enti di previdenza obbligatoria, del 10 febbraio 2026, di Francesca Esposito



