Ricongiungimento dei contributi tra la Gestione separata e gli Enti di previdenza obbligatoria
Forniti chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria (INPS - circolare 09 febbraio 2026 n. 15)
Ricongiungimento dei contributi tra la Gestione separata e gli Enti di previdenza obbligatoria
Forniti chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria (INPS - circolare 09 febbraio 2026 n. 15)
In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, si applicano i criteri stabiliti dalla Legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.
La natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo. Tale principio costituisce il criterio regolatore nella disciplina degli aspetti sopra indicati.
La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono, pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più disponibile.
Il comma 1 dell'articolo 4 del DL 28 marzo 1996 n. 166, ha differito la decorrenza dell'obbligo assicurativo:
a) al 1° aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.
Conseguentemente, il termine per l'iscrizione alla Gestione separata, è stato differito al 30 aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla lettera b).
Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996).
Il Legislatore ha ridefinito i criteri di calcolo dell’onere di riscatto, senza tuttavia fornire indicazioni esplicite in merito alle modalità di calcolo dell’onere per i periodi oggetto di ricongiunzione che si collocano nel sistema contributivo. Il DLgs n. 184/1997, di riordino e armonizzazione delle disposizioni dei diversi regimi previdenziali in tema di riscatti e di ricongiunzioni, disciplina la facoltà di riscattare i corsi universitari di studio e definisce le modalità di calcolo del relativo onere.
Le modalità di calcolo sono: il calcolo della riserva matematica che determina il beneficio pensionistico teorico e l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione in vigore dal 21 novembre 2007, per i lavoratori dipendenti e quelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle previdenza sociale 22 aprile 2008, in vigore dal 6 maggio 2008, per i lavoratori autonomi; il calcolo a percentuale, che comporta l’applicazione dell’aliquota contributiva obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), vigente alla data di presentazione della domanda, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e rapportata al periodo oggetto di riscatto; la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Il criterio della riserva matematica non è applicabile per la quantificazione dell’onere di ricongiunzione per i periodi da valutare nel sistema contributivo e il richiamo alle modalità di calcolo di cui all’articolo 2, commi da 3 a 5, del DLgs n. 184/1997 ha legittimato l’applicazione di tale modalità anche alle ricongiunzioni.
Tenuto conto che i periodi contributivi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati nel sistema contributivo, ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione in entrata in tale Gestione si applica il criterio di calcolo delineato dall’articolo 2, comma 5, del DLgs n. 184/1997. L’onere, quindi, è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, ossia applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione.
Per la determinazione dell’onere si utilizzano i seguenti parametri: aliquota contributiva: si utilizza l’aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Poiché le aliquote IVS nella Gestione separata sono diversificate, o lo sono state nel tempo, a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, del reddito e della contemporanea titolarità di ulteriori rapporti assicurativi o di pensioni (dirette o indirette), si chiarisce, in ottica di semplificazione, che l’aliquota IVS da utilizzare è quella riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, pari, per il 2025, al 33%; retribuzione di riferimento: l’aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (o al minore numero di mesi disponibili). L’importo retributivo di riferimento è determinato utilizzando anche le retribuzioni dei periodi ricongiunti (ove ricadenti nell’arco temporale degli ultimi dodici mesi), provenienti da altra gestione pensionistica. In presenza di un valore medio annuo di riferimento di importo inferiore all’ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 3, della L 2 agosto 1990 n. 233, per l’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto minimale.
Analogamente, nel caso in cui il valore medio annuo di riferimento sia superiore al massimale contributivo, vigente nell’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto massimale. Dall’onere contributivo così determinato è sottratto l’ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l’onere netto da porre a carico dell’interessato. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo.
Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anno e con periodicità mensile, considerando ciascun mese pari a trenta giorni o a 4,333 settimane. Le frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso qualora superiori a quindici giorni e per difetto qualora pari o inferiori a tale soglia.
Al periodo ricongiunto è attribuito un valore di copertura determinato sulla medesima retribuzione presa a base per il calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto.
Per espressa previsione normativa, i periodi ricongiunti danno luogo alla “costituzione delle corrispondenti posizioni assicurative” nella gestione pensionistica in cui viene trasferita la contribuzione per effetto della ricongiunzione. Ciò significa che i periodi ricongiunti mantengono la medesima estensione e durata temporale originariamente riconosciuta presso la gestione o le gestioni di provenienza, anche in deroga al criterio di attribuzione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 29, della L n. 335/1995. I contributi ricongiunti sono tuttavia registrati dall'inizio dell'anno di riferimento, ferma restando la durata originaria del periodo.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi ricongiunti sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato (efficacia retroattiva).
In merito agli effetti patrimoniali deve tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla “data della domanda di riscatto. In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore ha previsto di non valorizzare come versato ab origine il contributo determinato con il metodo di calcolo a percentuale.
Per quantificare il montante contributivo relativo ai periodi ricongiunti deve essere applicata ai rispettivi valori retributivi (retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, rapportata ai mesi ricongiunti) l’aliquota di computo vigente alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (aliquota di computo riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non titolari di pensione pari, per il 2025, al 33%).
La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno. Poiché l’articolo 2, comma 5, del DLgs n. 184/1997 stabilisce che la rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione, tale rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la domanda è stata presentata (il montante relativo ai periodi ricongiunti deve essere rivalutato a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda).
Coerentemente a quanto chiarito in via amministrativa per tutte le operazioni di ricongiunzione, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda stessa.
Le disposizioni fornite dall'Inps con la circolare in questione si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dal 9 febbraio 2026 e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. In considerazione delle diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, si fa riserva di fornire, con successivi messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



