Compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
Fornite indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici cd. "Trascinamento di giornate" a favore dei lavoratori agricoli per l'anno 2025 (INPS - circolare 05 febbraio 2026 n. 13)
Compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
Fornite indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici cd. "Trascinamento di giornate" a favore dei lavoratori agricoli per l'anno 2025 (INPS - circolare 05 febbraio 2026 n. 13)
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole, ricadenti nelle zone dichiarate calamitate, e che abbiano beneficiato degli interventi compensativi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei predetti benefici - cd. "trascinamento di giornate" (art. 21, co. 6, L 23 luglio 1991 n. 223).
Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi compensativi.
Con riferimento ai lavoratori occupati nell'anno 2025, le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio, denominato "Aziende agricole: Dichiarazione calamità" raggiungibile nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per misure emergenziali straordinarie" del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso, entro il 24 febbraio 2026.
Entro lo stesso termine (24 febbraio 2026), per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell'Inps il modulo "SC95", denominato "Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali", reperibile nella sezione "Moduli" del sito dell'Istituto www.inps.it.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come individuate nei decreti o nelle delibere regionali.
Le domande di "trascinamento delle giornate" regolarmente presentate sono prese in carico dall'operatore dell'Inps che procede all'approvazione o reiezione della stessa, con obbligo di motivazione in caso di rigetto.
Le istanze sono consultabili dall'opzione del menu principale "Consultazione dichiarazione di calamità", da dove è possibile stampare il file in formato .PDF dell'esito dell'operazione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



