Dispositivo satellitare sull'auto aziendale: no del Garante
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il programma di telematica satellitare, consistente nella raccolta delle informazioni sui comportamenti e lo stile di guida dei dipendenti, viola le norme in materia di protezione dei dati personali (GPDP - provvedimento 18 dicembre 2025 n. 755)
Dispositivo satellitare sull'auto aziendale: no del Garante
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il programma di telematica satellitare, consistente nella raccolta delle informazioni sui comportamenti e lo stile di guida dei dipendenti, viola le norme in materia di protezione dei dati personali (GPDP - provvedimento 18 dicembre 2025 n. 755)
Il reclamo era stato formulato nei confronti di una società che aveva deciso di installare sui veicoli aziendali assegnati ai propri dipendenti un dispositivo telematico satellitare capace di rilevare i comportamenti di guida dei conducenti, e di utilizzare i dati così raccolti assegnando un punteggio di valutazione. Il Garante aveva, così, disposto un accertamento ispettivo al fine di acquisire tutti gli elementi utili a verificare la conformità del trattamento svolto rispetto ai principi e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
All’esito dell’esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento era emerso che, la società in questione aveva effettuato un trattamento di dati personali riferiti ai propri dipendenti in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Tanto permesso, in primo luogo, nel corso dell’accertamento ispettivo era emerso che, l’informativa non era idonea a rappresentare, in maniera trasparente e corretta, le caratteristiche essenziali del trattamento, quali le finalità e i presupposti di liceità, e a fornire agli interessati indicazioni sufficientemente chiare sui soggetti che rivestono la qualifica di titolare e di responsabile del trattamento.
Durante il medesimo accertamento era inoltre emerso che, attraverso l’installazione dei dispositivi telematici satellitari, la società raccoglieva informazioni relative ai viaggi svolti dai propri dipendenti, siano essi di lavoro che privati, conservandoli per un periodo di 13 mesi. Le informazioni erano particolarmente dettagliate, attinenti non solo al conteggio complessivo degli eventi rilevati dai dispositivi e del relativo score (come dichiarato nel corso dell’istruttoria), ma anche al numero di viaggi professionali effettuati e dei km percorsi riferiti a ciascun membro dell’equipaggio.
Al riguardo il Garante ha osservato che, sebbene la telematica satellitare predisposta dalla società sui propri veicoli sia sprovvista del sistema di geolocalizzazione, ciò non di meno il dettaglio delle informazioni rilevate, la loro memorizzazione e la conseguente consultazione per 13 mesi dalla loro rilevazione, la valutazione effettuata sui dati afferenti sia ai viaggi professionali che a quelli privati mediante l’assegnazione di un punteggio, concorrono, nel loro complesso, all’effettuazione di un’attività di controllo sull’attività del lavoratore che, effettuata in assenza delle procedure di garanzia di cui all’art. 4 della L n. 300/1970, costituisce violazione delle previsioni del Regolamento sulla privacy.
Infatti, in base all’art. 114 del Codice, il rispetto della disposizione di cui all’art. 4 cit. costituisce condizione di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati in ambito lavorativo, in quanto è una delle norme del diritto nazionale per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro.
L’acquisizione e la valutazione dello stile di guida effettuato anche in occasione dei viaggi privati fa sì che il trattamento posto in essere riguardi anche dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, considerato soprattutto che è ammesso l’uso privato del veicolo anche ai familiari del dipendente interessato.
Tale attività si pone così in contrasto con la disposizione di cui all’art. 8 della L n. 300/1970 che vieta al datore di lavoro di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore o “su fatti non rilevanti per l'attitudine professionale”, sia al momento dell'assunzione che durante il rapporto di lavoro.
Per concludere, alla luce delle suddette motivazioni, il trattamento dei dati personali effettuato dalla società mediante il programma di telematica satellitare, consistente nella raccolta delle informazioni sui comportamenti e lo stile di guida dei dipendenti e nella successiva valutazione ai fini dell’assegnazione di uno score, risulta avvenuto in violazione delle disposizioni del Codice della privacy.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



