lunedì, 02 febbraio 2026 | 18:10

Dipendenti gestione pubblica: minimali e massimali 2026

L'Istituto rende noti i valori per la determinazione degli imponibili contributivi applicabili per l'anno 2026 ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le Casse pensionistiche e/o alla Gestione credito (INPS – Circolare 30 gennaio 2026, n. 6)

Dipendenti gestione pubblica: minimali e massimali 2026

L'Istituto rende noti i valori per la determinazione degli imponibili contributivi applicabili per l'anno 2026 ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le Casse pensionistiche e/o alla Gestione credito (INPS – Circolare 30 gennaio 2026, n. 6)

In materia di determinazione degli imponibili contributivi per i lavoratori della Gestione pubblica per le Casse pensionistiche e/o alla Gestione credito si applicano le disposizioni di carattere generale riguardo a:

- il minimale di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (per il 2026 pari a Euro 58,13);

- la determinazione del minimale per i rapporti di lavoro a tempo parziale (per il 2026 pari a Euro 58,13 x 5/36 = 8,07 euro);

- la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (per il 2026 la quota di retribuzione eccedente Euro 4.685,00);

- la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (per il 2026 pari a Euro 122.295,00);

- la definizione del minimale contributivo annuale (per il 2026 pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro);

- gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Specifiche disposizioni nella determinazione dell'imponibile contributivo sono previste, invece, nel caso di collocamento in aspettativa per la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché per il periodo di congedo straordinario per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità.

La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

In tal caso si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta a inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della Gestione previdenziale valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "E0" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza a effettuare il versamento.

L'importo del massimale contributivo (previsto dall'art. 3, co. 7, DLgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'ISTAT, è pari, per l'anno 2026, a 222.925,00 euro.

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della Gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e della Gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile deve essere pari a zero, mentre deve continuare a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse Gestioni.

In relazione al congedo straordinario riconosciuto per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo, che per l'anno 2026 è pari a Euro 57.837,00.

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo entro il 16 aprile 2026.

Il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 30 gennaio 2026, n. 6