Geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti: chiarimenti dell'INL
Forniti chiarimenti sull'esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della L n. 300/1970 per le aziende interessate dalla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti (INL - nota 28 gennaio 2026 n. 831)
Geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti: chiarimenti dell'INL
Forniti chiarimenti sull'esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della L n. 300/1970 per le aziende interessate dalla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti (INL - nota 28 gennaio 2026 n. 831)
In particolare, viene chiesto se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
Al riguardo, l'INL ricorda anzitutto che, l’articolo 188-bis del DLgs n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti.
Il cit. art. 188-bis del DLgs n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Infine - sottolinea l'Ispettorato - la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) devono necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



