venerdì, 30 gennaio 2026 | 18:27

Incompatibilità ADI e SFL

Le domande ADI per le quali, a seguito dei controlli, è stato rilevato il contestuale accoglimento di una domanda di SFL presentata da un beneficiario ADI o da un componente con responsabilità genitoriale, sono poste in decadenza (INPS - messaggio 21 gennaio 2026, n. 192)

Incompatibilità ADI e SFL

Le domande ADI per le quali, a seguito dei controlli, è stato rilevato il contestuale accoglimento di una domanda di SFL presentata da un beneficiario ADI o da un componente con responsabilità genitoriale, sono poste in decadenza (INPS - messaggio 21 gennaio 2026, n. 192)

L'Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) sono misure di sostegno del reddito volte a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Il SFL è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 10.140 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'ADI.

In particolare, possono utilizzare il SFL i componenti del nucleo familiare che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico dell'ADI.

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei che percepiscono l'ADI che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, pur non rientrando tra i soggetti obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza dell'ADI.

Rispetto alla fruizione di entrambi i benefici, si precisa che l'indennità SFL è cumulabile con il beneficio Adi entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente.

Rispetto ai controlli eseguiti sulle domande dei benefici economici, l'Inps chiarisce che:

- le domande ADI per le quali sia stato rilevato il contestuale accoglimento di una domanda di SFL presentata da un beneficiario ADI o da un componente con responsabilità genitoriale, sono poste in decadenza;

- per le domande ADI sospese, per le quali siano stati, nel frattempo, ripresi pagamenti di mensilità arretrate la cui competenza coincida con mensilità già pagate della misura di SFL, verrà disposto il pagamento dell'importo ADI al netto di quanto già corrisposto a titolo di SFL;

- per le domande ADI sospese che, in considerazione del tempo di sospensione trascorso nonchè della possibile esiguità degli importi spettanti, possano aver determinato un disinteresse e un conseguente abbandono della misura, verrà inviato un SMS/MAIL per informare il richiedente ADI a cui sia stata posta in decadenza la domanda SFL, sua o di un componente del nucleo familiare, per incompatibilità con quella di ADI che, qualora si intenda ripresentare una nuova domanda per la misura SFL, dovrà essere presentata previamente rinuncia alla misura ADI presso la sede INPS competente.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - messaggio 21 gennaio 2026, n. 192