venerdì, 30 gennaio 2026 | 17:12

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: prorogate le agevolazioni

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è prorogato anche per il periodo di imposta 2026 (INPS - messaggio 30 gennaio 2026 n. 323)

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: prorogate le agevolazioni

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è prorogato anche per il periodo di imposta 2026 (INPS - messaggio 30 gennaio 2026 n. 323)


L'articolo 46, comma 2, lettera d), del DL 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell'istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali è concessa l'esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati - sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato - anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.


Ciò premesso, l'Istituto nel ricordare che, l'articolo 1, comma 591, della L 30 dicembre 2025, n. 199 (Finanziaria 2026), ha disposto una ulteriore estensione dei periodi di imposta, ha precisato che, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2026.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'Inps nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2026).

Le agevolazioni in argomento possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento "F24", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell'utilizzo in compensazione, a mezzo modello "F24", delle agevolazioni previste dall'articolo 46, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo "Z148", "Z149", "Z150", "Z162", "Z164", "Z165" e "Z166".

di Francesca Esposito

Fonte normativa