Contribuzione in agricoltura: annullamento esoneri COVID-19
L'Inps ha fornito istruzioni operative sulla verifica delle condizioni legittimanti la concessione (INPS – messaggio 26 gennaio 2026 n. 238)
Contribuzione in agricoltura: annullamento esoneri COVID-19
L'Inps ha fornito istruzioni operative sulla verifica delle condizioni legittimanti la concessione (INPS – messaggio 26 gennaio 2026 n. 238)
L'Inps nelle “note di elaborazione” presenti in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite Portale delle Agevolazioni (Ex-Diresco), ha indicato le motivazioni del rigetto e gli eventuali importi da pagare a titolo di contributo con le relative codeline, consultabili sia in ambiente Intranet che Internet. È quindi ipotizzabile che alcuni soggetti contribuenti possano presentare istanza di regolarizzazione o di rateazione prima di aver ricevuto la notifica del provvedimento di annullamento.
Per ottenere il calcolo delle sanzioni ridotte al 50%, il contribuente deve eseguire il versamento entro 30 giorni dalla notifica utilizzando esclusivamente la codeline indicata nelle note di elaborazione; l'esatto ammontare dello sconto sanzionatorio sarà poi definito nelle successive fasi di regolarizzazione della posizione.
Per quanto riguarda le istanze di rateazione, il piano di ammortamento viene attualmente elaborato calcolando le sanzioni in misura piena.
Nel caso in cui il sistema centralizzato non abbia recepito l’esito positivo della notifica, le sedi potranno selezionare il tasto funzione del cruscotto “Avvenuta notifica manuale” e aggiornare l’informazione relativa all’esito della notifica acquisendo il dato dal sito di Poste italiane.
Le sedi, tramite l’estrazione di apposite query effettuate sul Cruscotto esoneri selezionando le varie motivazioni di inesito, dovranno monitorare l’andamento delle operazioni di notifica svolte centralmente (si precisa che il Cruscotto esoneri agricoltura invia prioritariamente una PEC e, in caso di impossibilità, viene inviata centralmente una raccomandata AR). Tale monitoraggio serve per intercettare i casi in cui la notificazione del provvedimento non si sia perfezionata; in tale eventualità dovranno essere avviate le procedure di notifica manuale di una raccomandata AR previa verifica del corretto indirizzo. Ad avvenuta notifica la Sede dovrà selezionare, nel “Cruscotto Esoneri Agricoltura”, il tasto funzione “Avvenuta notifica manuale” e inserire la relativa data.
I debiti derivanti dal disconoscimento degli esoneri sono riportati nell’estratto conto aziendale contestualmente alla spedizione dei provvedimenti di annullamento, ancorché questa non si sia perfezionata.
Pertanto, in presenza di richieste DURC per aziende per le quali non risulta ancora presente nel Cruscotto la data di avvenuta notifica del provvedimento di annullamento, le Sedi dovranno verificare, anche tramite il sito delle Poste, l’avvenuto perfezionamento della notifica.
Nel caso di provvedimenti di annullamento inviati a dicembre 2023 per doppia motivazione (codice ATECO non riscontrato e DURC irregolare), l’Istituto ha proceduto, in via di autotutela, all’annullamento parziale dei provvedimenti, cioè limitatamente alla motivazione relativa alla regolarità contributiva (cf
Tale operazione è stata finalizzata a consentire una seconda verifica del requisito DURC, dandone contestuale notizia ai contribuenti tramite la Comunicazione bidirezionale nel Fascicolo del contribuente.
Nei casi in cui anche il secondo accertamento abbia confermato l'esito di "DURC irregolare", non è stata inviata una nuova comunicazione dedicata, poiché il disconoscimento dell’esonero si era già perfezionato a seguito della notifica del provvedimento originario basato sull’assenza dell’ulteriore requisito del codice ATECO. Qualora i soggetti contribuenti appartenenti a questa casistica abbiano presentato istanza di riesame o ricorso contestando esclusivamente il codice ATECO, le Sedi devono integrare il provvedimento originario - i cui estremi sono reperibili cliccando sulla “i” nelle note del Cruscotto Esoneri Agricoltura presente nel Portale delle Agevolazioni (ex DIResCo) - comunicando, tramite PEC o, in mancanza, raccomandata A.R., l’intervenuta ulteriore motivazione di annullamento costituita dall'irregolarità della verifica DURC.
Si raccomanda alle Sedi la massima attenzione nell'esecuzione di tale attività, necessaria a garantire la completezza dell'atto e a prevenire il rischio di soccombenza in caso di contenzioso basato su motivazioni parziali. L'integrazione del provvedimento serve infatti a precludere l'indebito ripristino dell'esonero qualora la criticità sull'ATECO venisse superata in autotutela o in giudizio, confermando che il recupero dei contributi resta legittimo anche in assenza di uno solo dei requisiti previsti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



