Organismi paritetici: verifica periodica dei requisiti
Ogni 3 anni, a decorrere dalla data di iscrizione al Repertorio nazionale, gli organismi paritetici devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio. La mancata comunicazione determina la cancellazione d'ufficio dal Repertorio. (MLPS - circolare 29 gennaio 2026 n. 2)
Organismi paritetici: verifica periodica dei requisiti
Ogni 3 anni, a decorrere dalla data di iscrizione al Repertorio nazionale, gli organismi paritetici devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio. La mancata comunicazione determina la cancellazione d'ufficio dal Repertorio. (MLPS - circolare 29 gennaio 2026 n. 2)
Gli Organismi paritetici svolgono funzioni di formazione, promozione della sicurezza sul lavoro, assistenza alle imprese e supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La regolarità degli Organismi paritetici è certificata dall'iscrizione al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che vigila sulla sussistenza dei requisiti.
Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici devono inviare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio (art. 4, co. 4, MLPS - decreto 11 ottobre 2022 n. 171).
La dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, tramite PEC, all’indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.
La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative effettua controlli in merito alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti gli organismi paritetici.
Qualora a seguito dei controlli la suddetta Direzione generale dovesse riscontrare la necessità di esaminare specifica documentazione di cui non è in possesso (es. dati rappresentativi aggiornati), provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, affinché questa avvii d’ufficio un procedimento volto all’acquisizione di quanto richiesto per la verifica dei requisiti necessari per confermare l’iscrizione nel Repertorio.
Laddove all’esito dell’istruttoria svolta dovesse emergere il venir meno dei requisiti o l’impossibilità alla verifica dei medesimi per la mancata trasmissione da parte dell’organismo paritetico interessato, della documentazione necessaria alla citata verifica viene disposta la cancellazione dal Repertorio.
Invece, laddove all’esito dell’istruttoria svolta dovessero essere confermati i requisiti viene fornita espressa comunicazione all’organismo paritetico.
Nel caso in cui alla scadenza del termine triennale non sia inviata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative provvede ad inviare una comunicazione, tramite PEC, al fine di verificare la sussistenza dell’interesse dell’organismo paritetico alla permanenza nel Repertorio. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, in assenza di una manifestazione di volontà espressa da parte dell’ente, viene disposta la cancellazione dal Repertorio nazionale.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



