venerdì, 30 gennaio 2026 | 11:45

Ex festività 2026 nel Credito ABI

Definito il calendario delle ex festività per l’anno 2026 nel comparto del Credito ABI, con tutte le indicazioni operative per la fruizione dei relativi permessi

Ex festività 2026 nel Credito ABI

Definito il calendario delle ex festività per l’anno 2026 nel comparto del Credito ABI, con tutte le indicazioni operative per la fruizione dei relativi permessi

Per le/i dipendenti del comparto ABI, i permessi retribuiti per ex festività (art. 61 CCNL Quadri direttivi e Aree professionali - art. 14 Ccnl Dirigenti), per l’anno 2026, ammontano a cinque giorni:

- giovedì 19 marzo 2026 (San Giuseppe)

- giovedì 14 maggio 2026 (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)

- giovedì 4 giugno 2026 (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)

- lunedì 29 giugno 2026 (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)

- mercoledì 4 novembre 2026 (Festa dell’Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito;

- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.


Bisogna fare attenzione a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

I Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di “ex-festività” ad alimentare il FOC - Fondo per l’Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di a 7 ore e 30 minuti di banca ore, fino al 31 marzo 2026 così come previsto dall’art. 35 CCNL.

Le modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività sono:

1) in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;

2) a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, salvo diverse previsioni da accordi aziendali e fermo restando l’impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell’anno di competenza.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale