CIGO, CIGS, FIS e NASPI: importi in vigore dal 1° gennaio 2026
L'Inps indica la misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (INPS - circolare 28 gennaio 2026 n. 4)
CIGO, CIGS, FIS e NASPI: importi in vigore dal 1° gennaio 2026
L'Inps indica la misura dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (INPS - circolare 28 gennaio 2026 n. 4)
L'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2026, è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della L 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.423,69 | 1.340,56 |
Tale importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.708,44 | 1.608,66 |
La previsione dell'importo massimo delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.
Assegno di integrazione salariale
Di seguito i massimali mensili previsti per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.592,03 | 1.407,77 |
Compresa tra 2.592,03 - 4.097,35 | 1.622,62 |
Superiore a 4.097,35 | 2.049,90 |
Assegno emergenziale
DI seguito i massimali mensili previsti per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi. L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 49.638,65 | 2.899,50 | 2.730,17 |
Compresa tra 49.638,65 - 65.313,03 | 3.266,27 | |
Superiore a 65.313,03 | 4.571,55 | |
Assegno emergenziale
Di seguito i massimali mensili previsti per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi. L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale | ||
Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 46.925,60 | 2.780,97 | 2.618,56 |
Compresa tra 46.925,60 - 65.448,86 | 3.740,45 | |
Superiore a 65.448,86 | 4.350,50 | |
Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.592,03 | 1.407,77 |
Compresa tra 2.592,03 - 4.097,35 | 1.622,62 |
Superiore a 4.097,35 | 2.049,90 |
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.456,72 euro per il 2026.
L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della L n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.
Indennità di disoccupazione agricola
In relazione all'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell'anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo massimo stabilito per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a 1.404,03 euro.
L'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS. In relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro.
Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2026 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro. L'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro.
Assegno per attività socialmente utili
L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



