mercoledì, 28 gennaio 2026 | 11:10

Alimentaristi veneti: retribuzione e welfare ampliati

Il nuovo contratto regionale introduce retribuzione variabile legata alla produttività e rafforza le prestazioni di sostegno economico

Alimentaristi veneti: retribuzione e welfare ampliati

Il nuovo contratto regionale introduce retribuzione variabile legata alla produttività e rafforza le prestazioni di sostegno economico


Il 26 gennaio 2026 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e le organizzazioni sindacali regionali Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo regionale per i dipendenti del settore alimentare artigiano, del settore alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti e del settore panificazione. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

L'accordo introduce il Premio di Risultato Veneto, elemento retributivo variabile legato a parametri oggettivi di produttività e andamento aziendale. Il premio verrà erogato in tre tranche crescenti: 350 euro nel 2027, 370 euro nel 2028 e 390 euro nel 2029. L'importo potrà beneficiare della detassazione prevista dalla normativa vigente e i lavoratori avranno la facoltà di convertirlo in welfare aziendale, ottenendo in tal caso un incremento aggiuntivo di 20 euro. Le Commissioni Provinciali Premi di Risultato e Welfare trasmetteranno annualmente ad EBAV i dati relativi alle richieste pervenute e all'attività istruttoria svolta, consentendo all'Osservatorio regionale di effettuare un monitoraggio semestrale e verificare gli indicatori più opportuni per attivare accordi in ordine al salario variabile.

Sul piano della retribuzione fissa, l'Elemento Regionale Transitorio assume la denominazione di Elemento Retributivo Territoriale e viene consolidato quale componente strutturale del trattamento economico a partire dalla retribuzione di gennaio 2026, con valori mensili differenziati per livello contrattuale.

ERT Alimentari

Vedi tabella

Livello

Valore ERT in €

Mensile

1S

144,30

1

115,44

2

94,35

3/A

81,03

3

68,82

4

61,05

5

53,28

6

42,18

ERT Panificazione

Vedi tabella

Livello

Valore ERT in €

Mensile

A1S

23,53

A1

19,64

A2

16,42

A3

12,54

A4

10,43

B1

14,43

B2

7,65

B3S

6,43

B3

6,21

B4

5,00

Per l'annualità 2025, le imprese metteranno a disposizione nel 2026 strumenti di welfare aziendale su base contrattuale. Gli importi ammontano a 340 euro annui per operai, impiegati e quadri a tempo pieno, 240 euro per apprendisti professionalizzanti, mentre per i lavoratori part-time con orario inferiore al 50% gli importi si riducono rispettivamente a 170 euro e 120 euro. Su richiesta del lavoratore iscritto ad un fondo di previdenza complementare, l'impresa potrà destinare l'intero valore al fondo senza oneri aggiuntivi. Accanto a questi strumenti di welfare, le Parti hanno concordato l'attivazione della nuova prestazione EBAV D26 "Bollette energia dipendenti", che a partire dall'anno di competenza 2026 prevede un contributo annuale di 200 euro per i lavoratori con ISEE fino a 23.000 euro, a fronte di spese sostenute per energia elettrica o gas. È prevista l'erogazione di un solo contributo per nucleo familiare.

In materia di previdenza complementare, la quota mensile di adesione contrattuale viene sostituita da un contributo percentualizzato a carico datore pari all'1,8% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR. L'impresa verserà direttamente tale contributo al fondo negoziale prescelto secondo le modalità previste dallo stesso fondo, senza l'intervento di EBAV. Quale ulteriore strumento per favorire l'adesione piena con il conferimento del TFR, le Parti hanno rafforzato le prestazioni EBAV in favore dell'azienda e del lavoratore, articolate su tre livelli differenziati (minimo, medio, massimo): al livello massimo, i contributi una tantum ammontano a 400 euro per le imprese e 350 euro per i lavoratori, con potenziamento rispettivamente a 650 euro e 500 euro per i dipendenti under 35.

In tema di tutele sociali, l'accordo introduce la Banca ore solidale per consentire ai lavoratori di mettere a disposizione ferie e permessi a favore di colleghi in situazioni di necessità e assistenza. L'istituto è attivabile per assistere figli minori che necessitino di cure costanti per gravi condizioni di salute, ed è esteso anche al lavoratore stesso in caso di grave malattia o per assistenza del coniuge, della persona parte di unione civile o convivente more uxorio, o di un parente di secondo grado gravemente malato. Le ferie cedibili sono esclusivamente quelle eccedenti le quattro settimane previste dalla normativa, nonché i permessi e i ROL residui dell'anno precedente. Potranno accedere all'istituto i dipendenti con un residuo non superiore a 40 ore nel mese della richiesta, con garanzia di anonimato sia del richiedente che dei cedenti.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale