Verifiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco dei soggetti abilitati
Pubblicato il 68° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (MLPS - dm 26 gennaio 2026 n. 4)
Verifiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco dei soggetti abilitati
Pubblicato il 68° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (MLPS - dm 26 gennaio 2026 n. 4)
Con l'iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati, pubblici o privati, si impegnano al rispetto dei termini previsti per le verifiche.
Tali soggetti sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni richieste (punto 4.2 dell'Allegato III al DM 11 aprile 2011). Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a 10 anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.
I soggetti abilitati devono altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



