Patente a crediti: precisazioni sulle decurtazioni per lavoro nero
L'INL ha fornito chiarimenti sulla patente a crediti e sulle decurtazioni per lavoro “nero” in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (INL - nota 22 gennaio 2026 n. 609)
Patente a crediti: precisazioni sulle decurtazioni per lavoro nero
L'INL ha fornito chiarimenti sulla patente a crediti e sulle decurtazioni per lavoro “nero” in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (INL - nota 22 gennaio 2026 n. 609)
Con la conversione, da parte della L n. 198/2025, del DL.n. 159/2025 sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all’art. 27 del DLgs n. 81/2008. L’art. 3, co. 4, lett. a n. 1, del citato decreto-legge introduce anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art 27, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.
Inoltre, viene modificato l’Allegato I-bis del DLgs n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Tanto premesso, l'INL precisa che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al DLgs n. 81/2008.
Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.
Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
Allo stesso modo - continua l'INL - per tali violazioni non troverà evidentemente applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del DLgs n. 81/2008, secondo la quale “se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.
Pertanto, laddove ad esempio sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24.
Per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’art. 27, comma 7, del DLgs n. 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.
Per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del DL n. 159/2025.
VERBALE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
Qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero” sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo: “In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
VERBALE DI PRESCRIZIONE
Anche nel verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del DLgs n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che, qualora risulti “l'inadempimento alla prescrizione” – e di conseguenza, l'organo di vigilanza sia tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore l’eventuale conseguente provvedimento definitivo potrà comportare la decurtazione dei crediti della patente.
Pertanto, nel verbale di prescrizione, nelle avvertenze finali già precompilate, il personale ispettivo dovrà aggiungere il seguente periodo: “In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.
ORDINANZA INGIUNZIONE DIVENUTA DEFINITIVA
Anche nell’ordinanza ingiunzione occorre aggiungere un periodo del seguente tenore: “In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L n. 689/1981, dovrà mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva.
REFERENTI PAC
La decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati da questo Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico. Resta ferma la possibilità da parte del dirigente, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative, di individuare ulteriori referenti preferibilmente sino ad un massimo di 5 unità.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Approfondimento



