mercoledì, 21 gennaio 2026 | 15:40

CCNL Trasporto a fune: 175 euro di Welfare da gennaio

Erogato, a decorrere dal mese di gennaio, un nuovo importo annuo di welfare, pari a 175 euro, per gli addetti degli impianti di trasporto a fune - (Cod. CNEL I911)

CCNL Trasporto a fune: 175 euro di Welfare da gennaio

Erogato, a decorrere dal mese di gennaio, un nuovo importo annuo di welfare, pari a 175 euro, per gli addetti degli impianti di trasporto a fune - (Cod. CNEL I911)

A decorrere dal mese di gennaio 2026, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 175 euro annui, elevati di 10 euro per coloro che decideranno di destinare l’intera somma (e non solo parte di essa) a fondi istituzionali di previdenza complementare negoziale.

Ciò in base all’accordo sottoscritto il 16/5/2025, il quale ha previsto aumenti del valore degli strumenti di welfare di euro 150 così ripartiti e con le seguenti decorrenze:
- Aumento di euro 75 annui a decorrere dal mese di gennaio 2026;
- Aumento di euro 75 annui a decorrere dal mese di gennaio 2027.
Tali importi si intendono attribuiti unicamente per gli anni 2026 e 2027.

Pertanto, i precedenti 100 euro annui passano ora a 175 euro annui per poi passare a 250 euro e decorrere dal 2027.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che, superato il periodo di prova, saranno stati assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato o stagionale.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Per i lavoratori a tempo determinato o in aspettativa non retribuita i suddetti valori sono riproporzionabili per i soli mesi di effettivo lavoro in ogni anno di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre). I valori erogati sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.

Ai fini dell'applicazione, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare (anche singolarmente) i suddetti valori, di anno in anno, a Fondi di previdenza complementare negoziale, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda in tal caso non può superare i 185 euro annui.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

  • Ipotesi di accordo 16/5/2025