Malati oncologici: nuove misure di politiche attive del lavoro
Il provvedimento garantisce strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro per le persone guarite da patologie oncologiche (MLPS - dm 20 gennaio 2026 n. 4)
Malati oncologici: nuove misure di politiche attive del lavoro
Il provvedimento garantisce strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro per le persone guarite da patologie oncologiche (MLPS - dm 20 gennaio 2026 n. 4)
Destinatari delle specifiche misure di politiche attive tutti coloro che siano stati affetti da patologia oncologica (L 7 dicembre 2023 n. 193), ossia soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti adiuvanti o di follow up); condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.
Le misure specifiche di politica attiva del lavoro
I destinatari del beneficio sono considerati soggetti in condizione di fragilità e, in quanto tali, sono ricompresi tra i beneficiari delle seguenti misure di politica attiva:
- Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma GOL);
- Fondo Nuove Competenze;
- Assegno di Inclusione (ADI), misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con componenti fragili: i minori, over 60, persone con disabilità, persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociosanitari;
- Supporto per la formazione e il lavoro, misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolto a persone occupabili (cioè abili al lavoro), di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non rientrano nei criteri previsti per l'ADI, ma che si trovano in condizioni di fragilità economica o rischio di esclusione sociale. La misura determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa;
- Accomodamenti ragionevoli che consistono nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantire il godimento effettivo e tempestivo, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali.
I soggetti interessati hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli per garantire un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile con la loro salute. I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi e sentito il medico competente, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l'attività lavorativa ed evitare discriminazioni.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



