Lavoratori frontalieri: ratifica nuovi criteri dello status di frontaliere
Pubblicata in gazzetta ufficiale la legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, che prevede nuovi criteri per il riconoscimento dello status di lavoratore frontaliere (Legge 29 dicembre 2025, n. 217)
Lavoratori frontalieri: ratifica nuovi criteri dello status di frontaliere
Pubblicata in gazzetta ufficiale la legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, che prevede nuovi criteri per il riconoscimento dello status di lavoratore frontaliere (Legge 29 dicembre 2025, n. 217)
Lo status di lavoratore italiano frontaliere è riconosciuto ai soggetti:
- residenti (fiscalmente) in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano, in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
- che svolgono un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera della Svizzera (i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Rispetto alla condizione di ritornare quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza, le disposizioni ratificate con la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, stabiliscono che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, al lavoratore frontaliere è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
Inoltre, al lavoratore frontaliere è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza mantenendo lo status di frontaliere. A tal fine, le ore in modalità di telelavoro non devono superare il 25 per cento del tempo di lavoro. Nel rispetto del predetto limite, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti in Svizzera presso il datore di lavoro.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



