CCNL Amministratori di condominio: nuova indennità di Mancata Contrattazione da gennaio
In base al recente rinnovo del CCNL per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, variano dall’1/1/2026, i valori dell’indennità da erogare in assenza di contrattazione aziendale di secondo livello - (Cod. CNEL H475)
CCNL Amministratori di condominio: nuova indennità di Mancata Contrattazione da gennaio
In base al recente rinnovo del CCNL per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, variano dall’1/1/2026, i valori dell’indennità da erogare in assenza di contrattazione aziendale di secondo livello - (Cod. CNEL H475)
La condizione normale di applicazione contrattuale prevede che sia sottoscritto un Contratto Collettivo Aziendale di Secondo Livello, in modo da commisurare i benefici ai lavoratori compatibilmente con la situazione aziendale o, in alternativa od in aggiunta, vi siano dei benefici individuali più favorevoli rispetto al CCNL, che deve perciò rappresentare una parte minima.
Tali Contrattazioni particolari (di Secondo Livello e/o Individuali) dovranno determinare ai Lavoratori benefici almeno pari alla sottostante Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla "I.M.C.").
Solo in tali casi, essa non sarà dovuta in quanto assorbita fino a concorrenza dell’ulteriore Contrattazione.
Pertanto, in assenza di Contrattazione, sia essa di Secondo Livello e/o Individuale, con le predette caratteristiche, la I.M.C. sarà spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di competenza.
Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Al fine di potenziare la contrattazione integrativa al CCNL, le Parti concordano un incremento dei valori contrattuali dell'indennità di mancata contrattazione scaduto, decorrente dal 1° gennaio 2026, con importi complessivi aggiornati come da successiva tabella.
Valori Teorici Mensili (VM) dell’Indennità di Mancata Contrattazione (IMC)
Livello | Valore Mensile dell’IMC Vecchio CCNL (fino al 31/12/2025) | Valore Mensile dell’IMC Rinnovo del CCNL dall’1/2026 |
Quadro | € 100,44 | € 180,79 |
A1 | € 87,05 | € 156,59 |
A2 | € 78,12 | € 140,62 |
B1 | € 69,19 | € 124,54 |
B2 e Op. Vendita 1° Cat. | € 62,50 | € 112,50 |
C1 e Op. Vendita 2° Cat. | € 58,03 | € 104,45 |
C2 e Op. Vendita 3° Cat. | € 53,57 | € 96,43 |
D1 | € 50,00 | € 90,00 |
D2 | € 44,64 | € 80,35 |
Per il calcolo di tale Indennità di Mancata Contrattazione, si rinvia alle previsioni contrattuali ex art. 235 del CCNL 16/7/2022
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



