Agenti sportivi: nuovo Regolamento in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU del 19 gennaio 2026, n. 14, il Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo (DPCM 2 dicembre 2025 n. 218)
Agenti sportivi: nuovo Regolamento in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU del 19 gennaio 2026, n. 14, il Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo (DPCM 2 dicembre 2025 n. 218)
L'iscrizione costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell'ambito di una o più Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP). Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:
- agenti sportivi;
- società di agenti sportivi;
- agenti sportivi stabiliti.
Il Registro contiene l'elenco degli agenti sportivi domiciliati e un'area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente è obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza.
Il Registro nazionale è tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un sistema informatico centrale che raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi.
Domanda di iscrizione: agenti sportivi
La domanda di iscrizione al Registro nazionale è inserita nel sistema informatico centrale. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione i soggetti:
- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del DLgs 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo:
1) rilasciati prima del 31 marzo 2015;
2) già rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della L 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla Federation Internazionale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente stabilito, quelli previsti dall'articolo 4, comma 5, del DLgs 28 febbraio 2021, n. 37;
- che non versino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi ovvero in quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico;
- che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale;
- che siano in regola con il versamento dei diritti di segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento.
Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento che, entro 20 giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- superamento della prova speciale;
- frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati;
- idoneità della polizza assicurativa;
- insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico.
Entro i 20 giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro Nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.
Domanda di iscrizione: società di agenti sportivi
L'attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente sportivo ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
La domanda di iscrizione al Registro nazionale è depositata dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione agenti sportivi o agenti sportivi stabiliti, nel sistema informatico centrale, unitamente all'indicazione di tutti i soci, inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli ulteriori eventuali legali rappresentanti.
Possono essere iscritte e mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del DLgs 28 febbraio 2021, n. 37, versando l'imposta di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere allegata alla domanda, con l'inserimento dei corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro 20 giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi relative anche ai singoli soci.
Entro i 20 giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione della società nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
Domanda di iscrizione: agenti sportivi stabiliti
I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
- in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'UE, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, secondo le modalità previste dal presente articolo, nonché, per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento;
- su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.
Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative).
Possono iscriversi al Registro nazionale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica versando l'imposta di bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI. Entro i 20 giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
Cancellazione dal Registro nazionale
La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi nei seguenti casi:
- richiesta dell'interessato;
- insussistenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5, e all'articolo 9 del DLgs del 28 febbraio 2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa;
- di una situazione di incompatibilità o conflitto d'interessi ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico.
Obbligo di aggiornamento professionale
L'agente sportivo è obbligato all'aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all'anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre.
L'obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in conseguenza del mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale cui faccia seguito una nuova iscrizione.
Esame di abilitazione nazionale
L'esame di abilitazione si articola in una prova generale, che si svolge presso il CONI, e in una prova speciale, che si svolge presso le Federazioni sportive.
Regime disciplinare e sanzioni
Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a coloro i quali in violazione delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1, del DLgs 28 febbraio 2021, n. 37, hanno svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, nonché per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale.
Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile e penale previste dalla disciplina normativa vigente:
- le sanzioni per violazione delle norme di cui al DLgsn. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti attuativi, e del Codice etico sono:
1) la censura, che consiste nel biasimo formale;
2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una somma da 250 a 10.000 euro;
3) la sospensione, che consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale arco temporale, l'attività di agente sportivo;
- la sanzione per coloro che hanno svolto attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, è l'annotazione, che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da tre mesi a trentasei mesi.
Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
- per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del cit. DLgs n. 37 del 2021, ferme restando le ipotesi di nullità del contratto di mandato sportivo ivi stabilite, è prevista la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 DLgs n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del DLgs n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del DLgs n. 37 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del DLgs n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del DLgs n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
- per la violazione delle disposizioni stabilite dal Codice etico e dal regolamento del CONI, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



