Ferie non godute: onere della prova
In merito al pagamento dell'indennità per ferie non godute, non è onere del lavoratore provare di aver maturato ulteriori giorni di ferie (CASSAZIONE – ordinanza 13 gennaio 2026 n. 753)
Ferie non godute: onere della prova
In merito al pagamento dell'indennità per ferie non godute, non è onere del lavoratore provare di aver maturato ulteriori giorni di ferie (CASSAZIONE – ordinanza 13 gennaio 2026 n. 753)
Nella specie, una Corte d'Appello territoriale, in riforma di sentenza del primo grado, ha condannato una società al pagamento (ridotto) in favore dell'ex dipendente una somma a titolo di ferie non godute.
La medesima Corte non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova del godimento delle ferie elaborati (progressivamente, ma allo stato stabilizzati) dalla Suprema Corte di Cassazione, nel senso che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Infatti, dall'interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
- le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto all'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
- è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
- la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell'Unione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



