CCNL Tessili: 350 euro di Elemento di garanzia retributiva a gennaio
Con la busta paga del mese di gennaio, spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti dell’industria tessile - (Cod. CNEL D014)
CCNL Tessili: 350 euro di Elemento di garanzia retributiva a gennaio
Con la busta paga del mese di gennaio, spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti dell’industria tessile - (Cod. CNEL D014)
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 l’importo dell’E.G.R. è elevato a 350,00 euro lordi annui, con corresponsione da gennaio 2026, spettante ai lavoratori in forza il 1° gennaio ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale




