venerdì, 16 gennaio 2026 | 16:51

Ammortizzatori sociali per l'anno 2026

L'Istituto fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali riconosciuti per l'anno 2026 a seguito delle modifiche introdotte dalle norme approvate lo scorso anno (INPS - Circolare 15 gennaio 2026, n. 1)

Ammortizzatori sociali per l'anno 2026

L'Istituto fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali riconosciuti per l'anno 2026 a seguito delle modifiche introdotte dalle norme approvate lo scorso anno (INPS - Circolare 15 gennaio 2026, n. 1)

In tema di ammortizzatori sociali sono intervenute diverse disposizioni che incidono sull'applicazione delle prestazioni per l'anno 2026.

In primo luogo è stato disposto un ulteriore finanziamento per il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuto ai dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ILVA) in amministrazione straordinaria, al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società per l'anno 2026 (art. 4, DL 01 dicembre 2025 n. 180).

Inoltre, è stato introdotto un ulteriore obbligo in capo ai percettori dei trattamenti di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo trattamento, svolgono attività lavorativa. Oltre all'obbligo di comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, già previsto dalla vigente normativa, dal 18 dicembre 2025 la medesima comunicazione deve essere resa anche al datore di lavoro (art. 22, L 02 dicembre 2025 n. 182).

Diverse novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, poi, sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. da 165 a 168 e da 171 a 173, L 30 dicembre 2025 n. 199).

Lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Sono stanziate ulteriori risorse (100 milioni di euro per l'anno 2026) per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Esonero contributo addizionale per imprese in CIGS operanti in aree di crisi industriale complessa

E' prevista la proroga, per l'anno 2026, dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, consente ai datori di lavoro di usufruire dell'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione dell'attività concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, sia all'ambito di applicazione della CIGS, per un periodo non superiore a 12 mesi nell'arco dell'anno 2026.

Prorogate, per l'anno 2026, anche le misure in favore dei i datori di lavoro per i quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione dell'attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Per effetto di tale proroga, per l'anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l'attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.

Proroga integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Prorogata per l'anno 2026 l'integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell'anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS; l'intervento, che è previsto anche in relazione a iniziative di formazione professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un preciso limite di spesa pari, per l'anno 2026, a 19 milioni di euro.

Lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

Finanziato, anche per l'anno 2026, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale in deroga previsto in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente.

Si ricorda che l'indennità può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni.

La misura, concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria consiste in un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all'impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Ulteriore periodo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

Per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS.

Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l'obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell'impresa interessata.

L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31° dicembre 2026.

Si ricorda che l'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

Prorogata per l'anno 2026 la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 15 gennaio 2026, n. 1