martedì, 13 gennaio 2026 | 12:36

Sostegno al reddito: nuovi parametri, più beneficiari

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune modifiche in materia che ampliano la platea dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito (MLPS - Comunicato 12 gennaio 2026)

Sostegno al reddito: nuovi parametri, più beneficiari

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune modifiche in materia che ampliano la platea dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito (MLPS - Comunicato 12 gennaio 2026)

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 208, L 30 dicembre 2025 n. 199) cambiano i parametri di calcolo dell'ISEE incrementando la franchigia relativa alla casa di abitazione (di proprietà) e prevedendo nuove maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli.

Le modifiche si applicano specificamente per l'accesso all’Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), all’Assegno unico e universale per figli a carico (AUU), ai cosiddetti Bonus nido e Bonus nuovi nati.

In relazione al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale è innalzata la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, incrementata nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella disciplina previgente, per ogni figlio convivente successivo al secondo).

Relativamente alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare è introdotta una specifica maggiorazione in caso di nucleo con 2 figli e sono incrementate le altre maggiorazioni. In particolare, ai parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;

- 0,25 in caso di 3 figli (in precedenza 0,2);

- 0,40 in caso di 4 figli (in precedenza 0,35);

- 0,55 in caso di almeno 5 figli (in precedenza 0,5).

Riguardo all'Assegno di Inclusione è previsto che:

- il contributo straordinario riconosciuto ai beneficiari che nel 2025 hanno concluso le prime 18 mensilità di fruizione e percepito la prima mensilità del rinnovo entro dicembre 2025 viene riconosciuto anche a chi ha terminato il ciclo dei 18 mesi a novembre 2025 (art. 1, co. 159, L 30 dicembre 2025 n. 199);

- a decorrere da gennaio 2026 viene eliminato il mese di sospensione previsto dopo la 18esima mensilità e dopo i successivi periodi di 12 mesi di erogazione dell’ADI. Presentando la domanda infatti si potrà fruire del rinnovo dell’ADI per periodi ulteriori 12 mesi, senza mese di interruzione. L'importo della prima delle 12 mensilità viene riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato. (art. 1, co. 158, L 30 dicembre 2025 n. 199).

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - Comunicato 12 gennaio 2026