lunedì, 12 gennaio 2026 | 17:04

Conciliazione vita-lavoro: gli incentivi previsti dalla Manovra

La Finanziaria ha introdotto alcune misure per incentivare l’applicazione del criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Vediamo di cosa si tratta (art. 1, co. da 214 a 218, L 30 dicembre 2025 n. 199).

Conciliazione vita-lavoro: gli incentivi previsti dalla Manovra

La Finanziaria ha introdotto alcune misure per incentivare l’applicazione del criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Vediamo di cosa si tratta (art. 1, co. da 214 a 218, L 30 dicembre 2025 n. 199).

Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, dal 1° gennaio 2026 alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Per incentivare l’applicazione del suddetto criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione della disposizione in parola.


L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il medesimo esonero, inoltre, è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del DLgs 30 dicembre 2023, n. 216.


di Francesca Esposito

Fonte normativa