Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua
Adottate le linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (MLPS - dm 9 gennaio 2026 n. 8)
Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua
Adottate le linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (MLPS - dm 9 gennaio 2026 n. 8)
La norma istitutiva dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua è contenuta nell'articolo 118 della L 23 dicembre 2000, n. 388 che rappresenta il quadro di riferimento finanziario e strategico, di maggiore rilevanza statale, in materia di formazione professionale dei lavoratori, sia in termini di strumento di politica attiva del lavoro, volto a favorire la qualità e continuità occupazionale degli individui e la produttività e la competitività delle imprese, sia in termini di concreta fruizione del diritto individuale all'apprendimento permanente in una prospettiva di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale.
I Fondi sono istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore. Tali Fondi, quindi, si alimentano elettivamente col gettito derivante dalla contribuzione citata, che l'INPS riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi stessi (una volta dedotti i meri costi amministrativi), in base alle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro e in funzione di un vincolo normativo pubblicistico di destinazione delle risorse agli interventi di formazione.
Costituzione e attivazione di un Fondo
Ai fini dell'attivazione, ciascun Fondo deve essere costituito sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
- come soggetto giuridico di natura associativa;
- come soggetto dotato di personalità giuridica.
Il requisito di maggiore rappresentatività deve essere posseduto e comprovato dalla totalità delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori aderenti al Fondo. Ai fini della verifica del requisito, non rilevano eventuali rapporti di affiliazione nè accordi di adesione tra organizzazioni, sotto qualsiasi forma intesi, esterni agli atti costitutivi del fondo stesso, in forza dei quali le organizzazioni costituenti dichiarino di disporre dei requisiti della maggiore rappresentatività.
Organizzazione statutaria del Fondo
Ciascun Fondo, nel proprio Statuto, individua gli organi che ne fanno parte e il numero dei membri che li compongono. Gli organi sociali sono tradizionalmente: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio dei Sindaci.
Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, ciascun Fondo provvede a trasmettere al Ministero il proprio Statuto, adeguato al contenuto delle stesse.
I Fondi sono responsabili della gestione delle risorse ad essi assegnate secondo regole e modalità che ciascun Fondo disciplina con l'adozione di un Regolamento recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, in coerenza e conformità con le presenti Linee Guida e con la normativa vigente.
Adesione al Fondo da parte delle imprese e mobilità tra Fondi
Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa all'INPS. Il termine per esprimere l'adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nei termini di cui sopra, il legale rappresentante dell'impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Fondo con cui notifica allo stesso l'adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.
I datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi. Tutto ciò a condizione che:
1) l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro;
2) il trasferimento delle risorse non riguardi imprese (o datori di lavoro) le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese.
L'INPS rende disponibile la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione ad un nuovo Fondo e che assicura la trasmissione al nuovo Fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.
All'impresa è consentita la mobilità, con trasferimento delle risorse, solo nel caso in cui si disponga espressamente la revoca da un Fondo contestualmente all'adesione ad un nuovo Fondo ed alle condizioni indicate dalla norma. In difetto di tale contestualità, in conseguenza della revoca, le risorse finanziarie saranno destinate al cosiddetto inoptato, secondo la normativa vigente.
Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi
La totalità delle risorse annualmente incassate, al netto delle spese di funzionamento, deve essere integralmente impiegata dai Fondi nelle attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi, tramite la pubblicazione di Avvisi a valere sul Conto collettivo ovvero tramite l'accantonamento in Conti individuali, in coerenza con le disposizioni che seguono.
I Fondi devono adottare procedure finalizzate a rendere edotte le aziende iscritte circa l'entità e la natura di tutti i costi e oneri che incidono sul gettito del contributo destinato al finanziamento delle attività formative, nonchè, per le aziende che abbiano adottato il Conto individuale, i dati relativi all'entità del contributo a disposizione di ciascuna di esse.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



