venerdì, 09 gennaio 2026 | 16:52

Tutela assicurativa per studenti e personale docente

L'Inail riassume la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (INAIL - circolare 09 gennaio 2026 n. 1)

Tutela assicurativa per studenti e personale docente

L'Inail riassume la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (INAIL - circolare 09 gennaio 2026 n. 1)

A decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall’articolo 1 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori

La copertura assicurativa per il personale scolastico, personale docente e tecnico-amministrativo, nonché per gli esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori, comprende tutte le attività di insegnamento. Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, esclusi fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Rientrano nella tutela assicurativa Inail le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato del personale in questione (contratti di ricerca, incarichi di ricerca, ecc.).

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’assicurazione, pertanto, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonchè durante tutte le attività, sia interne che esterne (per esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

Alunni e studenti

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). Sono compresi nella copertura assicurativa gli alunni e gli studenti dalla scuola dell’infanzia all’università.

L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO)

Sono ricompresi nella tutela assicurativa Inail non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, il riconoscimento della tutela agli infortuni in questione si applica non solo agli eventi accaduti nell’anno scolastico 2025/2026 ma anche a quelli accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Gli eventi lesivi in argomento ricadono, pertanto, nel termine di prescrizione triennale stabilito per le prestazioni assicurative dall’articolo 112, comma 1, del decreto del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.


Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative, previste dalla vigente normativa. Per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Pacifica, invece, è l’erogazione delle prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato.

Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali: applicazione della gestione per conto dello Stato


La gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Non rientrano nella suddetta gestione le collaborazioni coordinate e continuative che sono assicurate con premio di assicurazione ordinario determinato in relazione al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta.

La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.


Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale. La misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista dall’articolo 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

di Francesca Esposito

Fonte normativa