Prescrizione dei contributi: precisazioni Inps sulla proroga
Fornite precisazioni sulla prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (INPS - messaggio 9 gennaio 2026 n. 84)
Prescrizione dei contributi: precisazioni Inps sulla proroga
Fornite precisazioni sulla prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (INPS - messaggio 9 gennaio 2026 n. 84)
Inapplicabilità dei termini di prescrizione
L'articolo 1, comma 6, lettera a), del DL n. 200/2025 ha esteso dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della L 8 agosto 1995, n. 335.
L'articolo 1, comma 6, lettera b), del medesimo DL n. 200/2025 ha altresì differito al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le PA sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
L'applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle PA, e la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Inapplicabilità del regime sanzionatorio
L'articolo 1, comma 7, del DL n. 200/2025 ha modificato l'articolo 9, comma 4, del DL 30 dicembre 2021, n. 228, (convertito, con modificazioni, dalla L 25 febbraio 2022, n. 15), prorogando fino al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili (arti. 116, co. 8 e 9, L n. 388/2000).
Pertanto, le PA che provvederanno, entro il 31 dicembre 2026, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della L n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



