Condannato per stalking e lesioni contro l'ex moglie: giusta causa di licenziamento
La condotta extralavorativa del dipendente che abbia portato alla condanna per atti violenti e persecutori nei confronti dell'ex moglie, della figlia e di un terzo costituisce giusta causa di licenziamento (Corte di Cassazione - Ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32952)
Condannato per stalking e lesioni contro l'ex moglie: giusta causa di licenziamento
La condotta extralavorativa del dipendente che abbia portato alla condanna per atti violenti e persecutori nei confronti dell'ex moglie, della figlia e di un terzo costituisce giusta causa di licenziamento (Corte di Cassazione - Ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32952)
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Sulla base del suddetto consolidato principio, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione della Corte di Appello di Napoli dichiarando la legittimità del licenziamento per giusta causa adottato dal datore di lavoro, sulla base della specifica previsione del contratto collettivo applicato, nei confronti del dipendente, operatore ecologico, condannato per i reati di stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento nei confronti dell'ex coniuge.
Secondo la previsione della contrattazione collettiva nazionale applicata, il dipendente incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per "gravi atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona", ritenuti irreparabilmente lesivi del rapporto di fiducia con l'azienda, tali da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Secondo i giudici di merito, nella fattispecie, non ricorreva una giusta causa di recesso poiché i reati, non solo erano stati realizzati al di fuori del contesto lavorativo, ma neppure avevano alcuna attinenza con l'attività lavorativa o con l'immagine morale dell'azienda, in nessun modo danneggiata. I reati erano riconducibili unicamente alla sfera personale e familiare del lavoratore e non avevano avuto alcuna ripercussione esterna, nella vita sociale e lavorativa del predetto.
Dunque, la Corte d'appello ha letto la previsione contrattuale come limitata alle condotte poste in essere "all'interno del luogo di lavoro".
In tal modo, però, i giudici hanno fornito un'interpretazione non solo restrittiva, ma volta a delimitare la portata della norma in assenza di qualsiasi appiglio testuale e di altri elementi indicativi di una volontà in tal senso delle parti.
La Corte di Cassazione ha chiarito che nell'interpretazione dei contratti collettivi, l'art. 1362 c.c. impone all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole.
Nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, lo strumento principale è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone.
Sulla base di tali criteri ermeneutici, si evidenzia che la disposizione collettiva nazionale non contiene alcun riferimento al luogo di lavoro, nè è rilevabile una comune volontà delle parti di escludere dal raggio della sanzione disciplinare le condotte poste in essere in luoghi diversi da quelli dedicati allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nella nozione legale di giusta causa di licenziamento, afferma la Corte di Cassazione, è certamente sussumibile una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell'ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche ma abituali, specie ove le mansioni del lavoratore (nella fattispecie mansioni lavorative per le strade e quindi a contatto con l'utenza) comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo nel far fronte alle loro esigenze.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



