venerdì, 02 gennaio 2026 | 17:00

Manovra 2026: ISEE, caregiver familiare e agevolazioni

Tra le altre misure previste dalla Finanziaria: modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE, iniziative a sostegno del caregiver familiare, istituzione del Fondo per il benessere psicologico, agevolazioni per le zone del Sisma Centro Italia 2016 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199)

Manovra 2026: ISEE, caregiver familiare e agevolazioni

Tra le altre misure previste dalla Finanziaria: modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE, iniziative a sostegno del caregiver familiare, istituzione del Fondo per il benessere psicologico, agevolazioni per le zone del Sisma Centro Italia 2016 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199)


Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza


Nelle more dell’adeguamento del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, la Finanziaria 2026 (art. 1, co. 208) modifica, ai fini dell’accesso ad alcune prestazioni, i criteri di calcolo della situazione patrimoniale. In particolare, innalza la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 euro a 91.500, prevedendo inoltre un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (attualmente la maggiorazione si attiva dal terzo figlio convivente in poi). Ridetermina, poi, le maggiorazioni della scala di equivalenza, di cui al regolamento ISEE.

Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, la Manovra (art. 1, co. 227) ha istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

La Manovra (art. 1, co. 230- 231) incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (l’incremento è destinato al cd. reddito di libertà). Incrementa il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore);

- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.

Il provvedimento istituisce un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) volto a consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.

Area ZES estesa alle zone del Sisma Centro Italia 2016

La Manovra (art. 1, co. 591) prevede, inoltre, l’applicazione, anche nel 2026, delle agevolazioni per la zona franca urbana per le zone del Sisma Centro Italia 2016. In particolare, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana). Il limite di spesa entro cui è autorizzata l’applicazione delle agevolazioni è di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026.

Fondo per il benessere psicologico

Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, la Manovra (art. 1, co. 863) prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo per il benessere psicologico finalizzato:

- alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;

- a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti.

di Francesca Esposito

Fonte normativa