Manovra 2026: trattamento integrativo speciale per lavoro festivo e notturno nel turismo
Si riconferma, anche per il 2026, una misura di sostegno ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. L’intervento prevede un trattamento integrativo speciale sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte in giorni festivi o in orario notturno (art. 1, commi 18-21, L 30 dicembre 2025 n. 199)
Manovra 2026: trattamento integrativo speciale per lavoro festivo e notturno nel turismo
Si riconferma, anche per il 2026, una misura di sostegno ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. L’intervento prevede un trattamento integrativo speciale sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte in giorni festivi o in orario notturno (art. 1, commi 18-21, L 30 dicembre 2025 n. 199)
I commi da 18 a 21 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 rinnovano una misura già sperimentata negli anni precedenti, finalizzata a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti operanti nel settore turistico-alberghiero, ricettivo e termale, ambiti caratterizzati da una forte stagionalità e da un frequente ricorso al lavoro notturno e festivo.
In particolare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda riferita alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o al lavoro notturno. Il comma 18 chiarisce espressamente che tale trattamento non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, configurandosi quindi come un beneficio netto.
La misura è tuttavia circoscritta sotto il profilo soggettivo. Il comma 19 stabilisce infatti che il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, introducendo così una soglia reddituale volta a concentrare il beneficio sulle fasce medio-basse.
Quanto alle modalità operative, il comma 20 attribuisce al sostituto d’imposta il compito di riconoscere il trattamento integrativo, ma solo a seguito di una specifica richiesta del lavoratore interessato. Quest’ultimo è tenuto ad attestare per iscritto l’ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025, consentendo al datore di lavoro di verificare il rispetto del limite reddituale. Le somme corrisposte devono inoltre essere indicate nella Certificazione Unica, ai sensi del DPR n. 322 del 1998, garantendo così la tracciabilità dell’agevolazione.
Infine, il comma 21 disciplina il meccanismo di recupero dell’onere sostenuto dal datore di lavoro, prevedendo che il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale sia compensabile tramite il modello F24, secondo le regole generali dell’art. 17 del DLgs n. 241 del 1997. In questo modo, la misura risulta neutra per il sostituto d’imposta sotto il profilo finanziario, favorendo una più agevole applicazione della norma.
di Anna Russo
Fonte normativa



