Criteri di rivalutazione dei trattamenti previdenziali
L'Inps illustra le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni (INPS - circolare 19 dicembre 2025 n. 153)
Criteri di rivalutazione dei trattamenti previdenziali
L'Inps illustra le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni (INPS - circolare 19 dicembre 2025 n. 153)
Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate:
- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate dagli Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);
- le prestazioni erogate dall'INPS, a esclusione delle seguenti:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero (CL) ed ex ENPAO (vOst) e indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione.
Indice di rivalutazione definitivo 2025
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025. Pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l'anno 2025.
Decorrenza 1° gennaio 2025 | Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegno vitalizio |
IMPORTI MENSILI | 603,40 € | 343,97 € |
IMPORTI ANNUI | 7.844,20 € | 4.471,61 € |
Indice di rivalutazione provvisorio 2026
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Decorrenza 1° gennaio 2026 | Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegno vitalizio |
IMPORTI MENSILI | 611,85 € | 348,79 € |
IMPORTI ANNUI | 7.954,05 € | 4.534,27 € |
Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2026 per la generalità delle pensioni
La tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2026:
Dal | Scaglione di trattamento | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Importo trattamenti complessivi | |
da | A | ||||
1° gennaio 2026 | Fino a 4 volte il TM | 100 | 1,400% | - | 2.413,60 € |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 90 | 1,260% | 2.413,61 € | 3.017,00 € | |
Oltre 5 volte il TM | 75 | 1,050% | 3.017,01 € | - | |
Incremento per l'anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS
Prorogato fino al 2026 l'incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo. La misura percentuale dell'incremento è pari a +2,2% per l'anno 2025 e a +1,3% per l'anno 2026. Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere tale incremento, laddove spettante, nella percentuale prevista per l'anno 2026, come riportato nella tabella sottostante.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE 2026 (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) | |||
Trattamento Minimo | % incremento | Incremento massimo riconosciuto | Importo massimo riconosciuto |
611,85 € | 1,3% | 7,95 € | 619,8 € |
Rivalutazione delle pensioni vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
o, in alternativa,
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.
Le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l'indice di perequazione ordinario per il 2026 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla precedente lettera a).
di Francesca Esposito
Fonte normativa



