Permessi retribuiti per malattie oncologiche e invalidanti
L'Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione dei permessi orari e della relativa indennità da parte dei lavoratori del settore privato affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, ovvero quando le medesime patologie riguardino un figlio minorenne (INPS - circolare 19 dicembre 2025 n. 152)
Permessi retribuiti per malattie oncologiche e invalidanti
L'Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione dei permessi orari e della relativa indennità da parte dei lavoratori del settore privato affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, ovvero quando le medesime patologie riguardino un figlio minorenne (INPS - circolare 19 dicembre 2025 n. 152)
Nell'ambito delle disposizioni a tutela dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori 10 ore annue di permesso orario e della relativa indennità, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti (art. 2, co. 1, L 18 luglio 2025 n. 106):
- ai lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Vediamo in dettaglio le modalità di fruizione dei permessi orari aggiuntivi per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato.
La fruizione dei permessi aggiuntivi è subordinata al riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Per i figli minorenni il grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
Per le ore di permesso aggiuntive l'indennità è determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
L'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.
I permessi orari aggiuntivi possono essere fruiti soltanto per ore intere.
A tal fine il lavoratore deve presentare apposita richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.
Al momento della richiesta, l'interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
I permessi aggiuntivi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, possono essere richiesti indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell'invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Esposizione evento e operazioni di conguaglio
La fruizione dei permessi aggiuntivi e la corresponsione della relativa indennità devono essere valorizzate all'interno del flusso Uniemens, secondo le modalità specificamente individuate per le diverse gestioni dalla circolare n. 152/2025:
- datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all'AGO e ad altri Fondi speciali;
- datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato;
- datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato;
- datori di lavoro di lavoratori domestici;
- datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



